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Sentenza

Sentenza n. 2414/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - dell’esito della prova scritta del profilo Assistenti codice 02, pubblicato sul “portale di reclutamento inPA” del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 28/10/2025, con cui è stato comunicato a ciascuno dei ricorrenti l’esito della prova scritta del concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con la valutazione di “NON IDONEO” per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; - di tutti gli atti, verbali e griglie di valutazione relativi al concorso per cui si controverte e, nella specie, del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha approvato la formulazione dei quesiti del concorso, tra cui quello ritenuto corretto, ancorché basato su una norma abrogata: “Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite: 1 - mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica; 2 - esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; 3 - mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione”; - ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti tra i candidati idonei; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza; e per l’accertamento e la declaratoria - del diritto dei ricorrenti al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio in relazione all’annullamento del quesito errato ovvero del diritto dei ricorrenti al riconoscimento da parte del Giudice adito della rettifica del punteggio della prova scritta, con il conferimento di + 1,00 punti per ognuno dei ricorrenti secondo il seguente criterio: +0,75 in ragione dell’annullamento del quesito, + 0,25 in ragione dell’annullamento della penalità per risposta errata, con conseguente declaratoria di idoneità e inserimento nella graduatoria di merito.

Giustizia amministrativa202600204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso, con giudizio di non idoneità per mancato raggiungimento di 21/30, e quesito sulle notificazioni all'imputato non detenuto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestori concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale del Ministero della Giustizia, contestando il quesito secondo cui, in caso di nomina di un difensore di fiducia, le notificazioni successive all'imputato non detenuto sono eseguite mediante consegna al difensore, il quale può dichiarare di non accettarle. Secondo i ricorrenti, la risposta indicata dall'Amministrazione come corretta riproduceva la disciplina del previgente art. 157, comma 8-bis, c.p.p., superata dal d.lgs. n. 150/2022, mentre la disciplina vigente prevede l'obbligo del difensore di ricevere la notificazione. È stata quindi dedotta l'illegittimità del quesito per violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, buon andamento, imparzialità e par condicio competitorum. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del quesito, l'eliminazione della penalità di 0,25 punti e l'attribuzione di 0,75 punti, così da raggiungere tutti la soglia di idoneità di 21/30. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità delle posizioni, con riguardo alla prova di resistenza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Amministrazione sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estranea al procedimento concorsuale. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ricostruito la successione normativa tra il previgente art. 157, comma 8-bis, c.p.p. e l'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, rilevando che la disciplina vigente stabilisce che le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto siano eseguite mediante consegna al difensore, senza facoltà di rifiuto, salvo gli atti da notificare personalmente. Il quesito conteneva dunque un errore materiale nell'indicazione dell'articolo applicabile, perché richiamava l'art. 157 invece dell'art. 157-bis c.p.p.; tuttavia, secondo il TAR, la formulazione letterale consentiva comunque di individuare la risposta corretta alla luce della disciplina vigente. La risposta corretta era quella secondo cui la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, che non può rifiutarla, mentre la risposta indicata dalla Commissione riproduceva la disciplina previgente. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche qualificando l'errato riferimento normativo come vizio invalidante, l'annullamento del quesito non avrebbe potuto comportare l'attribuzione automatica a tutti i ricorrenti del punteggio necessario per superare la soglia, poiché ciò avrebbe leso la par condicio competitorum. Sarebbe stata necessaria una riparametrazione del punteggio, con valore di 0,76923 per la risposta esatta e di 0,25641 per quella errata. Tale soluzione avrebbe fatto emergere l'eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti sotto il profilo della prova di resistenza, poiché almeno una candidata non avrebbe raggiunto 21/30. La stessa eterogeneità sarebbe sussistita attribuendo il punteggio aggiuntivo soltanto ai candidati che avevano selezionato la risposta corretta, dato che tre ricorrenti avevano scelto una risposta palesemente errata. Il ricorso collettivo sarebbe quindi risultato comunque inammissibile per difetto di omogeneità. Il ricorso è stato definitivamente respinto e le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella sede cautelare, essendo completi il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

    prevedeva espressamente la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione

    La disposizione è stata considerata parte della disciplina previgente sulle notificazioni successive all'imputato non detenuto.

  • art. 157-bis c.p.p.

    In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio

    La disciplina vigente impone, per le notificazioni successive alla prima rientranti nella disposizione, la consegna al difensore, senza facoltà di rifiuto, fatti salvi gli atti indicati dalla norma.

  • d.lgs. n. 150/2022

    come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022

    La novella ha sostituito la precedente disciplina, collocando in un autonomo art. 157-bis c.p.p. la regolazione delle notificazioni all'imputato non detenuto.

Massime di principio

  • L'errato riferimento, in un quesito concorsuale, all'articolo che contiene la disciplina applicabile non determina necessariamente l'illegittimità del quesito quando la formulazione letterale consenta comunque al candidato di individuare senza ambiguità la risposta corretta alla luce della normativa vigente.
  • La successione normativa che trasferisce una disciplina in un nuovo articolo, modificandone il contenuto, non equivale necessariamente a una mera abrogazione: il quesito deve essere valutato considerando il quadro normativo vigente e la concreta possibilità di individuare la risposta corretta.
  • L'annullamento di un quesito concorsuale non consente di attribuire automaticamente a tutti i candidati il punteggio pieno relativo alla domanda annullata, se tale soluzione altera la par condicio; occorre rideterminare il valore delle risposte mediante una riparametrazione coerente con il sistema di valutazione.
  • Nel ricorso collettivo contro gli esiti di una prova concorsuale, l'omogeneità delle posizioni deve sussistere anche rispetto alla prova di resistenza: il ricorso è inammissibile quando l'eventuale ricalcolo del punteggio produce risultati diversi per i ricorrenti, non consentendo a tutti di raggiungere la soglia di idoneità.
  • Il ricorso collettivo è privo di omogeneità quando i ricorrenti hanno fornito risposte diverse al quesito contestato e l'eventuale rimedio richiesto produrrebbe effetti differenziati, anche se alcuni hanno selezionato la risposta corretta e altri una risposta errata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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