Ordinanza n. 2261/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2025, con cui è stata disposta, ai sensi dell’articolo 8-bis, del d.P.R. 76 del 1998 (“Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”), la revoca parziale, nella misura di Euro 22.881,00, del contributo a valere sulle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, assegnato alla odierna ricorrente con D.P.C.M. 16 maggio 2022 per la realizzazione del progetto “Lotta alla fame nel mondo da realizzare in Camerun”; del DPR 76/1998, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca parziale del 15% di un contributo statale dell’otto per mille, pari a euro 22.881,00, assegnato per un progetto di lotta alla fame in Camerun
Esito
Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, nonché l’annullamento del d.P.R. 76/1998 nei limiti dell’interesse fatto valere. La domanda cautelare è stata fondata sia sul pregiudizio economico derivante dalla decurtazione del contributo, sia sulle conseguenze asseritamente più ampie dell’atto, individuate nell’impossibilità di partecipare a futuri bandi e nel mancato riconoscimento di fondi per altre iniziative già deliberate. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la decurtazione di euro 22.881,00 costituisca un pregiudizio di natura economico-finanziaria, non grave e irreparabile, poiché integralmente ristorabile dall’Amministrazione in caso di vittoria nel giudizio di merito. Le ulteriori conseguenze dedotte sono state considerate riferite a un interesse futuro ed eventuale, collegato alla possibile presentazione di ulteriori domande di contributo e genericamente prospettato. Il giudice ha inoltre rilevato che l’art. 2, comma 8, lett. c), del regolamento esclude la concessione del contributo ai soggetti che, nei cinque anni precedenti, siano incorsi nella revoca anche parziale di un contributo; tale previsione è stata ritenuta idonea a escludere, a fortiori, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla tutela cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Norme richiamate
art. 8-bis d.P.R. 76/1998
Costituisce la base normativa del provvedimento di revoca parziale del contributo dell’otto per mille.
art. 2, comma 8, lett. c), d.P.R. 76/1998
“non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni (…) c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo”
La preclusione alla concessione di futuri contributi per chi abbia subito una revoca, anche parziale, nei cinque anni precedenti è stata valorizzata per escludere un interesse concreto e attuale alla tutela cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per insussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile e dell’interesse concreto e attuale.
Massime di principio
- Il pregiudizio esclusivamente economico-finanziario derivante dalla revoca o decurtazione di un contributo non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando l’importo sia pienamente ristorabile in caso di accoglimento della domanda di merito.
- La prospettazione dell’impossibilità di partecipare a futuri bandi o di ottenere futuri contributi non dimostra un periculum in mora attuale quando si riferisca a domande future ed eventuali, non specificamente individuate o documentate.
- La tutela cautelare richiede un interesse concreto e attuale; la mera evocazione di conseguenze sfavorevoli su future iniziative amministrative non ancora definite non è sufficiente a fondarla.
- Quando la disciplina dei contributi prevede che una precedente revoca, anche parziale, impedisca la concessione di ulteriori contributi per un determinato periodo, tale effetto può essere valutato dal giudice cautelare ai fini dell’esclusione dell’attualità dell’interesse alla sospensione della revoca.
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