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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02059/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per maltrattamenti (art. 572 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.), nonché l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. I motivi di cassazione denunciavano: (i) manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto (contrasti tra dichiarazioni pre-dibattimentali e deposizione in aula della persona offesa); (ii) errata applicazione e irregolare acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., con omissione di criteri valutativi ex art. 192 e art. 546 c.p.p.; (iii) omessa o insufficiente valutazione degli elementi a discarico in ordine al reato di maltrattamenti; (iv) assenza dell'elemento della minaccia/violenza per il reato di estorsione e travisamento della prova (contestazione di interpretazioni del contenuto della corrispondenza, dichiarazioni di testimoni e di un video); (v) illegittimità e carenza motivazionale nell'applicazione della misura di espulsione (art. 235 c.p.) con richiamo a principi costituzionali ed eurounitari (art.13 CEDU, artt.16 e 27 Cost.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondato il motivo relativo all'art. 500 c.p.p., affermando che i giudici di merito hanno individuato elementi concreti e precisi (anche dalla corrispondenza e dalle modalità di deposizione) sintomatici di indebita pressione sulla persona offesa, legittimando l'acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali. Sul merito, la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, confermando che la motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifesta illogicità. I profili di presunto travisamento sono stati ritenuti aspecifici o non dimostrati secondo i requisiti richiesti (art. 606 lett. e) c.p.p.). Il motivo relativo all'espulsione è stato dichiarato inammissibile per genericità dell'impugnazione in appello. Conseguentemente sono confermate la condanna principale e la misura di espulsione.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    Norma che punisce i maltrattamenti in famiglia; la Corte ha ritenuto configurabile il reato anche quando le condotte siano poste in danno reciproco, senza possibilità di "compensazione" tra condotte rilevanti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni pre-dibattimentali e altri riscontri comprovassero l'esistenza di condotte minacciose/violente idonee a integrare l'elemento psicologico e materiale dell'estorsione.

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Autorizza l'acquisizione delle dichiarazioni rese fuori dibattimento quando vi siano elementi concreti che inducano a ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità; la Corte ha chiarito che tali elementi possono essere sintomatici e desumersi da valutazione complessiva (anche dalle lettere e dalle modalità della deposizione), non richiedendo prova certa di atti violenti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio della motivazione; i giudici di merito devono esporre i criteri valutativi delle prove; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione era sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criteri di decisione in appello; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la valutazione delle prove e l'acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di cassazione per travisamento della prova; la Corte ha ribadito i requisiti stringenti per la censura (identificazione dell'atto, prova dell'elemento fattuale, dimostrazione dell'incompatibilità decisiva con la motivazione), che qui non sono stati soddisfatti.

  • art. 235 cod. pen.

    Norma che disciplina l'espulsione come misura di sicurezza; la Corte ha rilevato che il motivo relativo all'espulsione era inammissibile perché fondato su censure generiche già inammissibili in appello.

  • artt. 13 CEDU; artt. 16 e 27 Costituzione

    Richiamate dalla difesa sul piano dei principi di proporzionalità e individualizzazione della sanzione; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile o non specificamente fondata.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il rito per la Cassazione (contraddittorio scritto e facoltà di richiesta di trattazione orale); il procedimento si è svolto per iscritto in mancanza di richiesta di trattazione orale.

Massime di principio

  • La acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. può fondarsi su elementi sintomatici e circostanziali di intimidazione; non è necessaria una prova certa di atti di violenza o minaccia, ma occorrono elementi concreti, precisi e persuasivi.
  • In sede di Cassazione non è consentito sostituirsi alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: il sindacato è limitato al controllo di logicità, congruità e non contraddittorietà della motivazione.
  • La doglianza per travisamento della prova (art. 606 lett. e) c.p.p.) richiede specificità elevata: identificazione dell'atto, indicazione del contenuto probatorio contestato, prova della verità dell'elemento dedotto e spiegazione della sua decisività rispetto alla motivazione impugnata.
  • Le valutazioni sulle modalità di deposizione e sul contegno della persona offesa possono costituire elementi sintomatici di condizionamento o intimidazione e sono legittimamente valorizzabili dal giudice di merito.
  • I motivi di impugnazione generici o privi di specificità sono inammissibili e, se proposti in appello, possono precludere il relativo sindacato in cassazione; una censura generica sull'applicazione di una misura di sicurezza (es. espulsione) è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • Prove isolate (es. un video) non sono necessariamente decisive se non dimostrano in modo univoco la condotta abituale o l'elemento psicologico richiesto dal reato; la valutazione complessiva delle prove e dei riscontri diretti/indiretti resta fondamentale.

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