Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22797/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva applicato la pena concordata per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge per la mancata pronuncia della confisca del veicolo. Sosteneva che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n.120, art.33, la confisca del veicolo utilizzato per il reato di guida in stato d'ebbrezza costituisce sanzione amministrativa accessoria obbligatoria che il giudice deve disporre con la sentenza di condanna o di patteggiamento, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, malgrado la trasformazione della confisca in sanzione amministrativa accessoria con la legge 120/2010, il giudice deve comunque disporre la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o di patteggiamento, salvo l'ipotesi che il mezzo appartenga a terzo estraneo al reato. Poiché negli atti non risultava accertata con certezza la titolarità del mezzo a carico dell'agente, la Corte non ha potuto applicare direttamente la sanzione e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omesso provvedimento di confisca, rinviando il procedimento al Tribunale di Avezzano per nuovo giudizio in diversa composizione, affinché venga verificata la sussistenza o meno della condizione ostativa (appartenenza a terzo).

Norme richiamate

  • Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 33

    non presente testo integrale nella sentenza trasmessa

    La modifica ha attribuito alla confisca del veicolo la natura di sanzione amministrativa accessoria; tuttavia la Corte interpreta che ciò non elimina l'obbligo per il giudice di disporre la confisca nella sentenza di condanna o di patteggiamento, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12313 del 13/03/2012 (Vasori)

    Cita la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui la legge 120/2010 non ha fatto venir meno l'obbligo di provvedere alla confisca del veicolo con la sentenza

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010 (Portelli)

    Ulteriore richiamo dottrinario-giurisprudenziale che conferma l'obbligatorietà, salvo il caso di proprietà di terzi estranei

Massime di principio

  • Dopo la legge 120/2010 la confisca del veicolo usato per guida in stato di ebbrezza mantiene efficacia come provvedimento che il giudice deve disporre con la sentenza di condanna o di patteggiamento, benché assunta natura di sanzione amministrativa accessoria
  • Il giudice non può omettere la pronuncia sulla confisca senza aver previamente accertato se il veicolo appartenga a persona estranea al reato; in mancanza di tale accertamento la decisione è viziata
  • Se la titolarità del veicolo non risulta dagli atti o non è stata verificata, la Corte di Cassazione annulla limitatamente all'omissione e rinvia al giudice di merito per ulteriori accertamenti e per disporre la confisca se ne ricorrono i presupposti
  • La pronuncia di confisca in caso di patteggiamento è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, ossia salvo che il mezzo appartenga a terzo estraneo; il patteggiamento non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
  • In sede di decisione il giudice deve documentare e motivare l'accertamento sulla titolarità del veicolo e, se rileva una titolarità estranea al reo, motivare l'esclusione della confisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.