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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25467/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia originava da un'istanza di autotutela presentata dalla società contribuente in relazione alla mancata definizione di un accertamento con adesione concernente l'IVA per l'anno d'imposta 1991. Il giudizio era stato già segnato da un precedente giudicato sulla debenza del tributo, formatosi a seguito del rigetto del ricorso proposto contro la cartella di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la decisione di primo grado che aveva invece accolto il ricorso della società avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di autotutela. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a un solo motivo, ma l'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente l'inammissibilità perché la società risultava cessata per incorporazione e cancellata dal registro imprese molti anni prima del rilascio della procura speciale per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo documentalmente provata la cancellazione della società dal registro delle imprese e quindi la mancanza di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento del conferimento della procura speciale. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico dell'ex legale rappresentante della società, in proprio, e la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari quello dovuto per il ricorso principale

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto in nome di una società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, perché la procura speciale deve provenire da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento del conferimento.
  • Nel giudizio di legittimità non opera l'ultrattività di precedenti procure quando sia necessaria una nuova procura speciale: il mandato al difensore deve essere conferito da un soggetto attuale, non da un ente estinto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di capacità processuale del soggetto che ha conferito la procura, le spese possono essere poste a carico dell'ex rappresentante che abbia speso la qualità di legale rappresentante di un soggetto ormai inesistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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