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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13891/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello promosso dal difensore (Avv. Chiara Pedrazzi) per mancato deposito, unitamente all'impugnazione, di specifico mandato ad impugnare e dell'elezione di domicilio, sulla base della formulazione previgente dell'art. 581. Il ricorrente sostiene che, essendo l'imputato detenuto e noto il suo stato al giudice di primo grado, tali adempimenti formali non dovessero applicarsi (o dovessero considerarsi superflui) e che, inoltre, le modifiche legislative intervenute con la legge n. 114/2024 avrebbero ridotto l'ambito della sanzione di inammissibilità; si invocano anche i principi del favor impugnationis e del favor rei in opposizione all'applicazione del principio tempus regit actum.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina vigente al momento del compimento dell'atto (principio tempus regit actum) e quindi la formulazione previgente dell'art. 581, comma 1-quater, che prescriveva, a pena di inammissibilità, il deposito contestuale del mandato ad impugnare e dell'elezione di domicilio per le impugnazioni proposte nell'interesse di imputati giudicati in assenza. Ha respinto la tesi secondo cui lo stato di detenzione avrebbe reso superflui quegli adempimenti, osservando che la giurisprudenza favorevole invocata riguarda fattispecie diverse e ragioni normative differenti (in particolare, adempimenti destinati alla notificazione che effettivamente risultano superflui per i detenuti). In conseguenza, l'appello era inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La formulazione previgente imponeva, a pena di inammissibilità, che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di imputati giudicati in assenza fosse depositato unitamente al specifico mandato ad impugnare e all'elezione di domicilio; la legge n.114/2024 ha successivamente modificato il perimetro di tale requisito (limitandolo, nella nuova formulazione, ai casi di difensore d'ufficio)

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    Ha modificato il testo dell'art. 581, comma 1-quater, riducendo l'ambito della sanzione di inammissibilità; la legge non ha previsto disposizioni transitorie, per cui la Corte ha applicato la norma vigente al momento del compimento dell'atto

  • art. 420-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio celebrato in assenza quando l'imputato rinuncia espressamente a comparire; nel caso l'imputato era detenuto e aveva rinunciato a comparire ai sensi di questa norma

  • art. 11 Preleggi

    Principio tempus regit actum: gli atti processuali si valutano secondo la legge vigente al momento del loro compimento; applicato dalla Corte per determinare quale versione della norma fosse rilevante per l'ammissibilità dell'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Se un atto processuale è compiuto prima dell'entrata in vigore di una modifica normativa priva di disposizioni transitorie, si applica la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto (principio tempus regit actum).
  • Quando la norma vigente al momento del deposito dell'impugnazione prevede, a pena di inammissibilità, il deposito contestuale di mandato specifico ed elezione di domicilio, il mancato deposito comporta inammissibilità anche se l'imputato è detenuto, salvo che la ratio della norma renda effettivamente superfluo l'adempimento.
  • Lo stato di detenzione non automatizza l'eliminazione di tutti gli adempimenti formali: va valutata la finalità dell'adempimento (ad es. adempimenti rivolti alla notificazione possono essere superflui per i detenuti), e la giurisprudenza favorevole a semplificazioni si applica solo quando la ratio è la stessa.
  • Il favor impugnationis e il favor rei non prevalgono automaticamente sulle sanzioni formali espressamente previste dalla legge; le esigenze di tutela dell'ordine procedurale possono giustificare la sanzione dell'inammissibilità.
  • Prassi prudente per il difensore: quando propone appello per un imputato giudicato in assenza, allegare sempre il mandato specifico e l'elezione di domicilio o, se intervenute modifiche legislative, verificare tempestivamente la versione normativa applicabile per evitare rischi di inammissibilità.

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