Cassazione Penale, Sentenza n. 51422/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di consegna: il ricorrente deduce violazione di norme processuali e contesta nel merito la condanna sostenendo che la condotta contestata (traffico di sostanze stupefacenti) si fonderebbe su una "presunta maturazione" delle sostanze sequestrate, che al momento del sequestro erano in fase embrionale e quindi non idonee a produrre effetti stupefacenti
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, pur formulato come violazione di norme processuali, il motivo investiva in realtà il merito della condanna pronunciata in Germania (fatti e valutazioni probatorie), materia non più sindacabile in cassazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 69/2005 come modificato dal d.lgs. n. 10/2021. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la sentenza impugnata (che dispone la consegna) resta efficiente
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 1 (come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10)
limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che dispone la consegna (o la non consegna) ad ipotesi specifiche: difetto assoluto di giurisdizione o violazione di legge sostanziale o processuale richiamate dall'art. 606 c.p.p.; impedisce quindi il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie o fattuali
art. 17 legge n. 69 del 2005
richiamato nella motivazione come norma quadro che disciplina le decisioni in materia di mandato di arresto europeo e resa dei provvedimenti di consegna
art. 606, lett. a), b), c) c.p.p.
indica i motivi di cassazione ammessi (violazione di norme penali sostanziali, vizio di motivazione, e vizi processuali determinanti), che costituiscono i limiti entro cui è possibile impugnare la sentenza di appello che decide sulla consegna
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
prevede adempimenti amministrativi e di cancelleria a seguito della pronuncia, ai quali la Corte ha rinviato per l'esecuzione del disposto
Massime di principio
- In materia di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro la decisione di consegna è ammesso solo per questioni di giurisdizione assoluta o per specifiche violazioni di legge sostanziale o processuale; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione probatoria della condanna straniera
- Le contestazioni relative allo stato delle cose materiali (es. "mancata maturazione" della sostanza) che riguardano valutazioni di merito e accertamenti di fatto vanno sollevate nei gradi di giudizio competenti e/o nello Stato richiedente; tenterle in cassazione contro la decisione di consegna è inammissibile
- Chi intende bloccare una consegna deve orientare il gravame su vizi di giurisdizione o su precise violazioni di diritto (violazione di norme processuali essenziali o di norme sostanziali applicabili), documentandole in modo concreto e specifico
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e talvolta l'obbligo di versamento a titolo di ammenda; pertanto va valutato il profilo economico del ricorso oltre che quello giuridico
- Se si prospettano profili di tutela dei diritti fondamentali (es. rischio di trattamento inumano, processo iniquo nello Stato richiedente), questi vanno espressamente evidenziati con prove e argomentazioni giuridiche precise, perché possono costituire motivi ammissibili contro la consegna
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