Cassazione Penale, Sentenza n. 6319/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Salerno che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento, emesso in composizione monocratica, con cui era stata dichiarata inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale n. 6853/2017. Il motivo principale del gravame era che il Tribunale aveva ritenuto errata la notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il legittimato passivo unico fosse il Ministero della Giustizia; il ricorrente invece sosteneva che, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del DPR n.115/2002, l'opposizione doveva essere notificata all'Ufficio Finanziario (Agenzia delle Entrate) e non al Ministero della Giustizia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione ex art. 99, comma 2, d.P.R. n.115/2002 deve essere notificato all'Ufficio Finanziario (Agenzia delle Entrate), parte necessaria del procedimento, e non al Ministero della Giustizia. Ha richiamato precedenti della giurisprudenza confermando la distinzione tra l'opposizione ex art.99 (notifica all'Ufficio Finanziario) e l'opposizione ex art.170 (notifica al Ministero della Giustizia, titolare del rapporto di debito). Ha inoltre precisato che l'erronea individuazione del legittimato passivo costituisce una mera irregolarità sanabile mediante rinnovazione dell'atto o costituzione in giudizio dell'amministrazione corretta, ove non vengano sollevate eccezioni. Conseguentemente ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Salerno per il prosieguo.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99, comma 2
L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere notificata all'Ufficio Finanziario, che è parte necessaria e legittimato passivo nel relativo procedimento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 170
Nel procedimento di opposizione alle liquidazioni relative ad attività espletate nei giudizi civili e penali, il Ministero della Giustizia è parte necessaria e va notiziato in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura; tale regola non si applica invece all'opposizione ex art.99.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al rifiuto di ammissione al gratuito patrocinio, notificare l'opposizione all'Ufficio Finanziario (es. Agenzia delle Entrate) e non al Ministero della Giustizia.
- L'errata indicazione del legittimato passivo nelle notifiche è, di regola, una irregolarità sanabile e non comporta l'invalidità dell'intero procedimento: può essere rimediata con la rinnovazione dell'atto o con la costituzione in giudizio dell'amministrazione corretta.
- Distinguere sempre la natura del procedimento: art.99 (opposizione avverso rigetto del patrocinio) ha regole diverse dall'art.170 (opposizione alle liquidazioni delle attività giudiziarie) in ordine alle parti da notificare.
- Se l'amministrazione destinataria della notifica non solleva eccezioni sull'irregolarità formale, tale vizio può risultare irrilevante ai fini del prosieguo del processo.
- In caso di rigetto basato su inesatta individuazione del legittimato passivo, il ricorso può essere accolto con annullamento del provvedimento e rinvio al giudice di merito per il prosieguo.
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