Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che: 1) aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di "scissione del cumulo" (scorporare la porzione di pena relativa a reato ostativo) sollevata in relazione a un titolo sopravvenuto; 2) aveva rigettato la domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena detentiva (rideterminata in 4 anni e 8 mesi). La Fiasché deduceva che, essendo sottoposta ad affidamento al momento della sopravvenienza del nuovo titolo ostativo, sarebbe dovuta intervenire la procedura prevista dagli artt. 51-bis legge n. 354/1975 e 98 d.P.R. n. 230/2000 per valutare l'incidenza del nuovo titolo sulla misura in corso e che la scissione del cumulo avrebbe potuto evitare l'esecuzione definitiva; inoltre censurava il diniego dell'affidamento come ingiustificato perché basato su un errato giudizio di pericolosità sociale, contraddetto da elementi positivi (relazioni, prospettiva di lavoro) e fondato su una denuncia/indagine non definitivamente accertata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Sulla questione procedurale riguardante la scissione del cumulo la Corte ritiene la censura priva di pregio e sostanzialmente priva di utilità concreta, posto che la richiesta di affidamento è stata comunque respinta; inoltre il fascicolo dimostrava che il pubblico ministero aveva chiesto al magistrato di sorveglianza la cessazione dell'affidamento ai sensi dell'art. 51-bis. Quanto al merito del diniego di affidamento, la Corte conferma la valutazione discrezionale del Tribunale: la decisione è motivata sulla base della gravità e numerosità del pregresso penale della ricorrente, della recente condanna per fatti di particolare allarme sociale e della pendenza di procedimento per un furto nel 2021; le note positive e la possibilità di lavoro non sono ritenute, da sole, sufficienti a provare un effettivo processo di emenda. La ricorrente viene inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 61.
Norme richiamate
art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.
Individua i reati ostativi che, pur non precludendo la richiesta di misura alternativa, escludono la sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 5; la Corte ricorda che la condanna per il reato ex art. 624-bis rientra tra i titoli ostativi rilevanti.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la sospensione dell'esecuzione in specifiche ipotesi; la Corte rileva che il comma 9 individua cause di ostatività che impediscono detta sospensione, con conseguenze procedurali sulla gestione dell'esecuzione.
art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'intervento degli organi dell'esecuzione (procura e magistrato di sorveglianza) in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo; la Corte rileva che nel fascicolo è presente richiesta del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza di dichiarare la cessazione dell'affidamento in prova.
art. 98 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Norme di esecuzione penitenziaria correlate alla procedura di controllo e revoca delle misure alternative; richiamata dalla ricorrente come procedura dovuta, ma la Corte ritiene la questione priva di utilità concreta alla luce del rigetto dell'affidamento.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte ne richiama i principi, precisando che l'ammissione richiede l'evidenza di un processo di emenda significativo e una prognosi favorevole sulla prevenzione della recidiva.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato in relazione ai limiti di pena e alle diverse ipotesi di ammissibilità alle misure alternative; utile a spiegare perché l'aumento della pena residua incide sulla valutazione di ammissibilità.
art. 61 (condanna alle spese processuali)
Norma del codice di procedura che consente la condanna alle spese processuali: la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un titolo ostativo durante l'esecuzione di una misura alternativa impone l'attenzione degli organi dell'esecuzione (procura e magistrato di sorveglianza), ma eventuali vizi di procedimento possono diventare irrilevanti se la decisione finale sulla misura alternativa è negativa: la questione diventa priva di utilità concreta.
- L'ammissione all'affidamento in prova richiede l'avvio di un processo di emenda significativo; elementi positivi come relazioni favorevoli o prospettive di lavoro non sono automaticamente decisivi se sussistono un grave curriculum criminale, una recente pesante condanna o procedimenti pendenti.
- Il giudizio prognostico sul rischio di recidiva è di ampia discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di motivazione adeguata e logicamente coerente, non la rivalutazione dei fatti.
- Procedimenti penali in corso o denunce non definite possono legittimamente concorrere alla valutazione negativa circa l'idoneità a misure alternative, anche se tali procedimenti potrebbero poi non giungere a condanna o risultare improcedibili.
- L'aumento della pena residua a seguito di nuove condanne influenza la valutazione sull'ammissibilità alle misure alternative e può giustificare la cessazione o la revoca di misure già concesse.
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