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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13033/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che: 1) aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di "scissione del cumulo" (scorporare la porzione di pena relativa a reato ostativo) sollevata in relazione a un titolo sopravvenuto; 2) aveva rigettato la domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena detentiva (rideterminata in 4 anni e 8 mesi). La Fiasché deduceva che, essendo sottoposta ad affidamento al momento della sopravvenienza del nuovo titolo ostativo, sarebbe dovuta intervenire la procedura prevista dagli artt. 51-bis legge n. 354/1975 e 98 d.P.R. n. 230/2000 per valutare l'incidenza del nuovo titolo sulla misura in corso e che la scissione del cumulo avrebbe potuto evitare l'esecuzione definitiva; inoltre censurava il diniego dell'affidamento come ingiustificato perché basato su un errato giudizio di pericolosità sociale, contraddetto da elementi positivi (relazioni, prospettiva di lavoro) e fondato su una denuncia/indagine non definitivamente accertata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Sulla questione procedurale riguardante la scissione del cumulo la Corte ritiene la censura priva di pregio e sostanzialmente priva di utilità concreta, posto che la richiesta di affidamento è stata comunque respinta; inoltre il fascicolo dimostrava che il pubblico ministero aveva chiesto al magistrato di sorveglianza la cessazione dell'affidamento ai sensi dell'art. 51-bis. Quanto al merito del diniego di affidamento, la Corte conferma la valutazione discrezionale del Tribunale: la decisione è motivata sulla base della gravità e numerosità del pregresso penale della ricorrente, della recente condanna per fatti di particolare allarme sociale e della pendenza di procedimento per un furto nel 2021; le note positive e la possibilità di lavoro non sono ritenute, da sole, sufficienti a provare un effettivo processo di emenda. La ricorrente viene inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 61.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.

    Individua i reati ostativi che, pur non precludendo la richiesta di misura alternativa, escludono la sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 5; la Corte ricorda che la condanna per il reato ex art. 624-bis rientra tra i titoli ostativi rilevanti.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione in specifiche ipotesi; la Corte rileva che il comma 9 individua cause di ostatività che impediscono detta sospensione, con conseguenze procedurali sulla gestione dell'esecuzione.

  • art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina l'intervento degli organi dell'esecuzione (procura e magistrato di sorveglianza) in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo; la Corte rileva che nel fascicolo è presente richiesta del pubblico ministero al magistrato di sorveglianza di dichiarare la cessazione dell'affidamento in prova.

  • art. 98 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norme di esecuzione penitenziaria correlate alla procedura di controllo e revoca delle misure alternative; richiamata dalla ricorrente come procedura dovuta, ma la Corte ritiene la questione priva di utilità concreta alla luce del rigetto dell'affidamento.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte ne richiama i principi, precisando che l'ammissione richiede l'evidenza di un processo di emenda significativo e una prognosi favorevole sulla prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato in relazione ai limiti di pena e alle diverse ipotesi di ammissibilità alle misure alternative; utile a spiegare perché l'aumento della pena residua incide sulla valutazione di ammissibilità.

  • art. 61 (condanna alle spese processuali)

    Norma del codice di procedura che consente la condanna alle spese processuali: la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un titolo ostativo durante l'esecuzione di una misura alternativa impone l'attenzione degli organi dell'esecuzione (procura e magistrato di sorveglianza), ma eventuali vizi di procedimento possono diventare irrilevanti se la decisione finale sulla misura alternativa è negativa: la questione diventa priva di utilità concreta.
  • L'ammissione all'affidamento in prova richiede l'avvio di un processo di emenda significativo; elementi positivi come relazioni favorevoli o prospettive di lavoro non sono automaticamente decisivi se sussistono un grave curriculum criminale, una recente pesante condanna o procedimenti pendenti.
  • Il giudizio prognostico sul rischio di recidiva è di ampia discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di motivazione adeguata e logicamente coerente, non la rivalutazione dei fatti.
  • Procedimenti penali in corso o denunce non definite possono legittimamente concorrere alla valutazione negativa circa l'idoneità a misure alternative, anche se tali procedimenti potrebbero poi non giungere a condanna o risultare improcedibili.
  • L'aumento della pena residua a seguito di nuove condanne influenza la valutazione sull'ammissibilità alle misure alternative e può giustificare la cessazione o la revoca di misure già concesse.

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