Cassazione Civile, Ordinanza n. 33777/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune ha richiesto a una società il pagamento dell'IMU per l'anno 2015 su vari immobili posseduti nel territorio comunale. I giudici di merito hanno escluso l'esenzione per i cosiddetti fabbricati-merce perché la società non aveva presentato la dichiarazione entro il termine previsto, ritenendo la dichiarazione condizione necessaria e decadenziale per il beneficio. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) ha invocato lo ius superveniens dell'art. 1, comma 769, l. 160/2019 sostenendo che avrebbe eliminato la decadenza per omessa o tardiva dichiarazione e che, comunque, il comune conosceva già i dati utili; (2) ha contestato la debenza delle sanzioni, richiamando il principio di legalità e il favor rei; (3) ha censurato la qualificazione del beneficio come agevolazione anziché esenzione e ha ribadito che l'amministrazione già disponeva delle informazioni sugli immobili; (4) ha lamentato il diniego della sospensione in appello e la pretesa mancata prova della soggezione alla procedura di concordato preventivo; (5) ha contestato la condanna alle spese perché il comune era difeso da un proprio funzionario.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi e perché la questione della sospensione era comunque assorbita dalla decisione di merito. Ha respinto il primo e il terzo motivo affermando che l'art. 1, comma 769, l. 160/2019, vigente dal 2020, non ha abrogato l'obbligo dichiarativo previsto per i fabbricati-merce dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013; la dichiarazione resta condizione necessaria e perentoria per ottenere l'esenzione, non surrogabile dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte del comune, e il favor rei non consente una retroattività generale. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l'omessa dichiarazione comporta la debenza dell'imposta e delle relative sanzioni, senza alcuna abolitio. Ha rigettato il quinto motivo, chiarendo che nel processo tributario l'assistenza dell'ente da parte di propri funzionari comporta solo una riduzione dei compensi, non l'integrale esclusione della ripetibilità delle spese. Nessuna spesa di legittimità è stata liquidata, perché il comune non ha svolto difese, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Per i fabbricati-merce l'esenzione IMU è subordinata alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto; l'omissione determina decadenza dal beneficio.
art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Non ha abrogato la disciplina precedente né eliminato l'obbligo dichiarativo; si applica dall'anno d'imposta 2020 e non retroattivamente all'annualità oggetto di causa.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato quale paradigma dei motivi di ricorso; alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi o non calibrati sulla ratio della decisione impugnata.
art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il comune non potesse chiedere documenti già in suo possesso; la censura è stata respinta perché l'obbligo dichiarativo resta comunque necessario.
art. 18, legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente in tema di conoscenza d'ufficio dei fatti da parte dell'amministrazione; non vale a sostituire la dichiarazione richiesta dalla normativa tributaria.
art. 6, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non possano essere richiesti adempimenti inutili; la Corte ha escluso che la conoscenza del comune renda superflua la dichiarazione.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato sul principio di legalità in relazione alle sanzioni; la Corte ha ritenuto che le sanzioni restino dovute in caso di omessa dichiarazione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, se l'ente è assistito da propri funzionari, è prevista la riduzione dei compensi, non l'integrale esclusione della ripetibilità delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria subordina un'agevolazione o un'esenzione alla presentazione di una dichiarazione, tale adempimento costituisce condizione necessaria e perentoria per il beneficio, non sostituibile dalla mera conoscenza dei fatti da parte dell'ente impositore.
- Le norme di esenzione non sono applicabili in via analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti, sicché l'onere dichiarativo stabilito dalla legge non può essere eluso invocando adempimenti equivalenti o informazioni già disponibili presso l'amministrazione.
- Lo ius superveniens favorevole non determina automaticamente retroattività in materia tributaria; la disciplina sopravvenuta si applica secondo la propria efficacia temporale e non neutralizza gli effetti dell'omissione verificatasi sotto la previgente normativa, salvo espressa previsione.
- La decadenza dal beneficio fiscale per omesso adempimento dichiarativo comporta anche la persistente debenza delle sanzioni, in assenza di una espressa abrogazione della violazione o di una disciplina transitoria di segno contrario.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se introduce per la prima volta questioni non trattate nei gradi di merito.
- Nel processo tributario, la difesa dell'ente impositore da parte di propri funzionari non esclude la ripetibilità delle spese, incidendo semmai sui compensi nei limiti previsti dalla legge.
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