Cassazione Penale, Sentenza n. 26584/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha constatato che, alla data della decisione, era decorso il termine prescrizionale relativo al reato commesso il 31/07/2014 e che non sussistevano cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Decisione resa in data 08/02/2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cortese Daniela impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo a quattro mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) e € 120 di multa per il reato di furto aggravato. Il ricorso deduceva, tra l'altro, la violazione di legge in relazione all'estraneità dell'imputata ai fatti (cioè la mancata riconducibilità dell'autore del reato alla ricorrente). Il primo motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato dalla Corte
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
La Corte ha verificato l'assenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, e ha ritenuto che, non trovando ostacoli alla declaratoria di estinzione, il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione
Massime di principio
- Se, alla data della decisione, è decorso il termine di prescrizione relativo al reato e non sussistono cause di proscioglimento che ne impediscano l'estinzione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la condanna senza rinvio.
- L'estinzione del reato per prescrizione non equivale a una pronuncia di non colpevolezza sul merito (non è un'accertata assoluzione), ma impedisce l'esecuzione della sanzione e determina l'annullamento della sentenza impugnata per l'estinzione del reato.
- Un motivo di ricorso che denunci l'estraneità dell'imputato che non sia manifestamente infondato può impedire il rigetto immediato del ricorso e imporre al giudice di verificare anche l'eventuale decorso della prescrizione.
- Parte ricorrente e difesa devono vigilare sui termini di prescrizione: anche in presenza di dubbi sulla responsabilità, il trascorrere del tempo può portare all'estinzione del reato; viceversa, per evitare effetti prematuri occorre valutare l'esistenza di cause che sospendono o interrrompono la prescrizione.
- Prima di chiedere il rinvio o la declaratoria di proscioglimento per altre cause, il giudice deve accertare se sia intervenuta la prescrizione; quando la prescrizione è intervenuta e non vi sono impedimenti, l'annullamento senza rinvio è l'atto consequenziale.
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