Sentenza del 07/09/2018 n. 21813 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Avviso di liquidazione fondato esclusivamente sulla differenza con i valori OMI - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore dichiarato per l'acquisto di tre immobili da Euro 668.939,22 a Euro 980.000,00. La rettifica era fondata essenzialmente sulle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). La ricorrente deduceva, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, l'inadeguatezza delle quotazioni OMI utilizzate, riferite a periodi non coincidenti con quello della compravendita, l'assenza di quotazioni per i locali deposito e la mancata considerazione delle caratteristiche concrete degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che le quotazioni OMI costituiscono soltanto indicazioni di larga massima e non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il valore venale in comune commercio dell'immobile. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, considerando parametri concreti quali ubicazione, superficie, destinazione urbanistica, stato delle opere di urbanizzazione e caratteristiche specifiche del bene. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Disciplinano la determinazione del valore degli immobili e il potere dell'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro. La rettifica deve tuttavia essere adeguatamente motivata e fondata su elementi idonei a rappresentare il valore venale in comune commercio.
L'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
Lo scostamento tra il prezzo dichiarato e un valore stimato non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento; occorrono ulteriori elementi indiziari qualificati.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, convertito dalla legge n. 248 del 2006
La presunzione di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale degli immobili è stata eliminata con effetto retroattivo, ripristinando la necessità di una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
Quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)
Le quotazioni OMI non costituiscono una fonte tipica e autosufficiente di prova del valore venale. Forniscono indicazioni di massima, che devono essere integrate da elementi specifici riferiti all'immobile concretamente accertato.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione o accertamento immobiliare non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il prezzo dichiarato e le quotazioni OMI.
- Le quotazioni OMI hanno valore orientativo e devono essere corroborate da ulteriori elementi oggettivi, come comparabili reali, caratteristiche dell'immobile, ubicazione, superficie, destinazione urbanistica, stato di conservazione e periodo di riferimento.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la maggiore base imponibile; non può trasferire automaticamente sul contribuente l'onere di provare l'inadeguatezza della rettifica.
- La motivazione dell'atto deve indicare in modo verificabile i dati utilizzati, il periodo di riferimento, il metodo di calcolo e le ragioni per cui la stima è applicabile al bene concreto.
- Se l'atto si basa soltanto su valori OMI generici, non pertinenti temporalmente o non disponibili per la specifica categoria immobiliare, può essere contestato per carenza di motivazione e insufficienza probatoria.
- Il principio vale anche per le imposte ipotecarie e catastali collegate alla compravendita, oltre che per l'imposta di registro.
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