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Sentenza

Sentenza n. 592/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 168/2023, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 11 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202502620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 168/2023, relativa all’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 12 maggio 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi 1.000 euro. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione non aveva provveduto all’integrale esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuta integrale esecuzione, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di corrispondere entro 60 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi 1.000 euro. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, con incarico da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento; non gli spetta alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, alla rifusione del contributo unificato e agli oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza dotata di attestazione di conformità; la notificazione di una copia conforme è idonea a far decorrere il termine dilatorio.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dal titolo.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, l’esecuzione giudiziale del titolo non può essere iniziata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
  • La notificazione di una copia conforme della sentenza, dotata dell’attestazione di conformità richiesta per il titolo esecutivo, è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l’inottemperanza e decorso il termine dilatorio, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici ai quali sono affidate funzioni istituzionali di gestione della spesa pubblica non ha diritto a un compenso ulteriore per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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