Sentenza n. 375/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 358/2025, R.G. n. 1477/2023, resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 marzo 2025, notificata al Ministero resistente, rimasto contumace, a mezzo PEC in forma esecutiva, ai sensi del novellato art. 475 c.p.c., in data 25 marzo 2025,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 358/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 358/2025, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva al Ministero il 25 marzo 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all'erogazione, mediante buoni elettronici di spesa, dell'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La ricorrente ha rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'inerzia ministeriale, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a corrispondere alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, euro 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché le spese di lite liquidate nella sentenza civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente e con ulteriore termine di 60 giorni. È stata altresì applicata una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all'integrale adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo; l'eventuale penalità maturata sarà liquidata e pagata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato dal giudicato civile quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, nel caso di sentenza esecutiva notificata, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il giudicato e l'inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'esecuzione, determinandone il contenuto e fissando un termine ultimativo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l'inadempimento del giudicato si protrae senza giustificazione e il comando giudiziale è privo di particolare complessità; la sua misura può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
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