Sentenza n. 1865/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento in data 3.2.2025 con il quale il RUP di gara del Consorzio CEV ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento con carattere d’urgenza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e altri servizi complementari del Comune di San Colombano al Lambro a ridotto impatto ambientale - CIG 92788361B3 e ha disposto l’apertura del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della ditta Pizzamiglio Andrea S.r.l., limitandolo al costo del lavoro e unicamente in relazione alla mancata realizzazione del centro di riuso e recupero dei rifiuti; - del verbale di gara n. 17 del 3.2.2025, delle relative operazioni nonché delle determinazioni assunte nella indicata seduta dal RUP, concernenti l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara e l’apertura ex art. 97 D.lgs. 50/2016 del procedimento di verifica dell’anomalia onde accertare la congruità del costo del lavoro indicato dall’operatore economico società Pizzamiglio Andrea S.r.l. e, per quanto occorra, della comunicazione CEV del 24.1.2025 di riapertura della gara in pretesa esecuzione della sentenza T.A.R. Lombardia, I, n. 3787/2024 e della convocazione della seduta pubblica spedita il 29.1.2025; - del verbale di gara della seduta del 28.2.2025, delle relative operazioni e delle determinazioni assunte nella seduta dal RUP, concernenti l’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della ditta Pizzamiglio Andrea S.r.l. e l’esito della procedura di gara nonché, occorrendo, della relativa comunicazione, atti tutti allo stato non conosciuti; - con riserva di motivi aggiunti avverso gli atti di approvazione dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva, allo stato ignoti, nonché del contratto ove stipulato; e per la condanna degli enti intimati, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., alla reintegrazione in favore della ricorrente in forma specifica e per il suo subentro nel contratto, con riserva di agire separatamente ex art. 30, comma 5, c.p.a. per ottenere in subordine il risarcimento per equivalente del danno subito e subendo, con declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento e con salvezza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con vittoria di onorari e di spese di giudizio e declaratoria del diritto al rimborso del contributo unificato. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bassanetti s.r.l. il 28.4.2025: per l’annullamento previa sospensiva - del verbale di gara n. 18 del 25.2.2025 con il quale il RUP, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione delle giustificazioni ricevute dall’O.E. Pizzamiglio Andrea S.r.l. e, ritenuta la documentazione presentata dal concorrente dettagliata ed esaustiva, ha ritenuto congrua l’offerta presentata, delle relative operazioni nonché delle determinazioni assunte nella indicata seduta dal RUP; - del verbale di gara n. 19 del 28.2.2025 e delle relative operazioni con il quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente Pizzamiglio Andrea S.r.l.; - della determina del presidente del Consorzio CEV n. 46 del 24.3.2025 di approvazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nonché di aggiudicazione della procedura in favore di Pizzamiglio Andrea S.r.l.; - di tutti gli atti preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi, anche allo stato ignoti, ivi inclusa, per quanto occorra, la pec con la quale il RUP, in data 5.2.2025, ha richiesto alla Pizzamiglio Andrea S.r.l. di giustificare il costo del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara e successivi atti di verifica dell'anomalia, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a favore dell'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 3 febbraio 2025 con cui il RUP, in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 3787/2024, l'aveva esclusa dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nonché gli atti successivi relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta della società concorrente, alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva. Con motivi aggiunti aveva contestato la valutazione di congruità dell'offerta della controinteressata e la determina di aggiudicazione n. 46 del 24 marzo 2025. La ricorrente chiedeva anche la reintegrazione in forma specifica e il subentro nel contratto, riservando la domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 336 del 15 gennaio 2026, aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente contro la sentenza del TAR n. 3787/2024, che aveva definitivamente accertato l'illegittimità dell'aggiudicazione in suo favore per l'inaffidabilità e l'insostenibilità del costo della manodopera indicato nell'offerta. L'accertamento era quindi divenuto definitivo con effetto retroattivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 336 del 15 gennaio 2026, confermativa dell'annullamento dell'aggiudicazione in favore della ricorrente, ha definitivamente accertato l'illegittimità della sua partecipazione alla gara e la sua esclusione dalla procedura. Tale accertamento, vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., applicabili al processo amministrativo tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., impediva al TAR di riesaminare la controversia in applicazione del principio del ne bis in idem. L'annullamento retroattivo dell'aggiudicazione ha fatto venir meno, ab origine, la situazione differenziata necessaria per impugnare gli atti successivi della gara: la concorrente definitivamente esclusa non conserva né il titolo a partecipare né la legittimazione a contestare l'aggiudicazione in favore dell'altra impresa, anche se i partecipanti alla gara erano soltanto due. Il giudice ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 9/2014 e la giurisprudenza nazionale ed europea secondo cui l'impresa legittimamente esclusa non può far valere neppure un interesse strumentale alla riedizione della gara. Le spese, secondo soccombenza, sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 3.000,00, oltre accessori, in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 124 c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto la reintegrazione in forma specifica e il subentro nel contratto, ma tali domande non sono state esaminate per il difetto di legittimazione attiva.
art. 30, comma 5, c.p.a.
La ricorrente aveva riservato una separata domanda di risarcimento per equivalente; anche tale profilo non è stato esaminato a causa dell'inammissibilità della domanda principale.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e la maturazione del giudicato sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile consente l'applicazione al processo amministrativo del principio del ne bis in idem e degli effetti del giudicato.
art. 2909 c.c.
“a ogni effetto tra le parti”
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti e preclude una nuova pronuncia sul medesimo accertamento.
art. 324 c.p.c.
La definitività della sentenza del Consiglio di Stato ha reso irretrattabile l'accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione in favore della ricorrente.
art. 59, comma 3, lett. c), d.lgs. 50/2016
Richiamato nella precedente sentenza del TAR quale fondamento, insieme agli artt. 97, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e all'art. 22 del disciplinare, dell'obbligo di escludere l'offerta della ricorrente per la sua inaffidabilità economica.
art. 97, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016
Richiamato quale disciplina della verifica dell'anomalia e dell'esclusione dell'offerta non affidabile in ragione dell'insostenibilità del costo del lavoro.
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta definitivamente l'illegittimità dell'ammissione o della partecipazione di un concorrente a una gara preclude al giudice amministrativo di riesaminare la posizione del medesimo concorrente rispetto agli atti successivi della procedura, in applicazione del giudicato e del principio del ne bis in idem.
- L'impresa la cui esclusione dalla gara sia stata definitivamente accertata, anche con effetto retroattivo a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione ottenuta, è priva della legittimazione a impugnare l'aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente e gli atti della sequenza procedimentale successiva.
- La mera partecipazione di fatto a una procedura selettiva non attribuisce, da sola, la legittimazione a ricorrere: occorre una situazione differenziata derivante da una partecipazione validamente ammessa secondo l'ordinamento.
- L'impresa definitivamente esclusa non può invocare un interesse strumentale alla riedizione della gara, anche quando alla procedura abbiano partecipato soltanto due operatori e sostenga che anche l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso.
- Le eccezioni alla regola secondo cui la legittimazione spetta ai soggetti validamente partecipanti riguardano la contestazione della gara in radice, la contestazione dell'affidamento diretto in assenza di gara e l'impugnazione immediata di clausole del bando direttamente escludenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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