Cassazione Penale, Sentenza n. 20706/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un'ordinanza del Tribunale emessa in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., che ha applicato la custodia cautelare in carcere per fatti provvisoriamente contestati come estorsione ai capi 17 e 37 dell'imputazione. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria relativa al capo 17, sostenendo che per la ricettazione occorrerebbe la prova della sua estraneità al reato presupposto. Con il secondo motivo ha censurato la gravità indiziaria relativa al capo 37, lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato le immagini di videosorveglianza che lo mostravano alla guida della Lancia Y poco dopo il furto, nonché le conversazioni intercettate dalle quali emergeva il suo contatto con un coindagato per eludere i controlli di polizia dopo il furto dell'auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la massima invocata sulla ricettazione va letta per intero: la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto è necessaria solo quando l'interessato deduca di aver commesso egli stesso il reato presupposto e tale prospettazione sia credibile; nel caso concreto il giudice cautelare aveva invece ritenuto non credibile tale versione e aveva spiegato logicamente come l'indagato potesse essere entrato in possesso del bene in un momento successivo alla sottrazione. La Corte ha inoltre rilevato un profilo di carenza di interesse, osservando che il furto dell'auto risultava pluriaggravato e punito più gravemente della ricettazione, oltre al fatto che il ricorrente non aveva specificamente dedotto l'assenza della querela. Il secondo motivo è stato reputato aspecifico: il Tribunale aveva già spiegato che la conversazione intercettata sulle preoccupazioni per i controlli di polizia era intervenuta quando l'auto si trovava già nel luogo di smontaggio, e vi era un'ulteriore conversazione indiziaria non confrontata dal ricorso. In sostanza, le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario, non consentita in cassazione quando la motivazione impugnata è logica e priva di travisamenti o omissioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
norma che regola l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare; il Tribunale ha accolto l'appello del pubblico ministero applicando la custodia in carcere.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove vi siano profili di colpa.
art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, c.p.
richiamato per qualificare il furto dell'auto come pluriaggravato, con conseguente maggiore gravità sanzionatoria rispetto alla ricettazione.
art. 648 c.p.
norma di riferimento per il delitto di ricettazione, evocata ai fini della verifica della gravità indiziaria.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto non è richiesta in termini assoluti: essa assume rilievo quando l'interessato deduca credibilmente di aver egli stesso commesso il reato presupposto; in difetto di una tale prospettazione credibile, è sufficiente che non emerga la prova contraria.
- Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione логica, completa e immune da travisamenti o omissioni, poiché il ricorso non può risolversi in una mera rilettura del materiale probatorio.
- Le censure di legittimità che si limitano a contrapporre una diversa lettura di intercettazioni, immagini o altri elementi investigativi, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, sono aspecifiche e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini dell'interesse a ricorrere, può rilevare la minore gravità del reato contestato rispetto ad altre ipotesi di reato logicamente ricavabili dal medesimo fatto; inoltre, è necessario dedurre specificamente gli elementi che incidono sulla punibilità, come l'eventuale mancanza di querela, quando tale profilo sia potenzialmente dirimente.
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