Cassazione Penale, Sentenza n. 22059/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari. I motivi erano: a) vizio di applicazione degli artt. 274 co.1 lett. c) e 275 c.p.p. per aver ritenuto sussistente e attuale il pericolo di reiterazione nonostante il fatto contestato risalga al 2014 e un lungo periodo "silente" di libertà; b) vizio di motivazione per contrasto logico nell'utilizzare elementi collegati al contesto associativo dopo che il titolo cautelare per associazione mafiosa era divenuto inefficace; c) omissione di valutazione di elementi decisivi (art. 292 co.2 lett. c) c.p.p.), in particolare la lunga durata della custodia già subita e la concreta disponibilità di misure meno afflittive (es. domiciliari lontano dalla Calabria con braccialetto elettronico); d) violazione di principi di diritto sulla rilevanza attenuante del decorso del tempo e sull'onere motivazionale del giudice del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari, valorizzando: l'aggravante mafiosa con la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva; l'assenza di elementi positivi che dimostrassero un affievolimento delle esigenze cautelari; la storica posizione dell'imputato all'interno della cosca e la sua pericolosità nel settore estorsivo. La Corte ha inoltre ricordato l'orientamento consolidato secondo cui il "tempo silente" da solo non prova la cesura del vincolo con il sodalizio; pertanto il giudice poteva correttamente limitarsi a rilevare la mancanza di elementi idonei a superare la presunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Disciplina l'onere motivazionale del giudice nel valutare le esigenze cautelari; la Corte afferma che tale onere è rispettato anche con il semplice riferimento all'assenza di elementi che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari quando ricorre la presunzione relativa prevista per reati aggravati.
art. 275 c.p.p. (comma 3)
Prevede la presunzione relativa di attualità e concretezza del pericolo quando il titolo cautelare riguarda reati con aggravante mafiosa; la Corte sottolinea la prevalenza di questa presunzione sulla norma generale di cui all'art. 274 e che essa può essere superata solo con prova contraria dell'affievolimento o cessazione delle esigenze cautelari.
art. 416-bis c.p.
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" ... non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residua/e, quale uno dei possibili elementi ... volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.
La norma e la giurisprudenza interpretano rigidamente la possibilità di superare la presunzione di pericolosità per reati con aggravante mafiosa: servono fatti concreti (recesso, esaurimento attività associativa, collaborazione, trasferimento documentato ecc.), non il solo decorso del tempo.
art. 292 co.2 lett. c) c.p.p.
Riguarda gli elementi che il giudice deve valutare nella motivazione. Il ricorrente denunciava omissione di valutazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse invece esaminato e motivato la mancanza di elementi che attenuassero le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Nei casi con aggravante mafiosa (art. 416-bis) sussiste una presunzione relativa di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione: per ottenere misure meno afflittive l'imputato deve fornire prove concrete dell'affievolimento (es. recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa, collaborazione, trasferimento stabile in altra zona, elementi oggettivi che dimostrino la cessazione del pericolo).
- Il "tempo silente" (lunga parentesi di libertà) non è di per sé idoneo a dimostrare la rottura definitiva dei legami con l'associazione mafiosa e può essere valutato solo come elemento secondario e integrativo, purché accompagnato da prove documentali e circostanze concrete.
- Il giudice del riesame adempie al suo onere motivazionale anche richiamando la mancanza di elementi positivi che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari: non è sempre necessario una ricostruzione esaustiva se la presunzione relativa resta indenne e manca prova contraria.
- Per chiedere la sostituzione della custodia cautelare con misure alternative è utile produrre elementi specifici e concreti (per esempio offerta di luogo di esecuzione distante, strumenti di controllo elettronico, documentazione sul comportamento personale, mancanza di contatti con la cosca) che consentano di superare la presunzione di pericolosità.
- Le strategie difensive devono puntare non solo su valutazioni temporali, ma su prove oggettive e aggiornate che dimostrino il venire meno delle esigenze speciali-preventive che giustificano la detenzione in carcere.
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