Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29795/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA relativa agli anni 1991 e 1992, non versata dalla società contribuente nonostante sospensioni collegate a eventi calamitosi. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di aver presentato domanda di condono; i giudici di merito avevano ritenuto valido il condono sulla base del pagamento della prima rata e avevano confermato l’iscrizione a ruolo solo per le somme non pagate alle successive scadenze, con applicazione della sanzione del 30%. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda; 2) violazione di norme processuali e tributarie sulla motivazione e sul procedimento, tra cui art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. 546/1992; 3) violazione dell’art. 9-bis L. 289/2002, dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e dell’art. 138 L. 388/2000, sostenendo che il condono non poteva ritenersi perfezionato perché, trattandosi di condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti, era necessario il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto; il semplice versamento della prima rata non era sufficiente e l’omesso pagamento delle rate successive rendeva inefficace la definizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso. Ha affermato che il condono ex art. 9-bis L. 289/2002, relativo a omessi o tardivi versamenti, è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e modi previsti; in caso di omesso o non integrale pagamento l’istanza di definizione diviene inefficace. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, per l’IVA, le misure clemenziali che comportano rinuncia definitiva alla riscossione di sanzioni incidono sul sistema comune dell’IVA e devono essere lette anche alla luce del diritto unionale. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione o omessa pronuncia, ma il motivo non è quello accolto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione

  • D.Lgs. 546/1992

    art. 1, comma 2; artt. 36, 53 e 54

    richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e del contenuto della decisione

  • art. 9-bis L. 289/2002

    il condono per omessi o tardivi versamenti è qualificato come condono clemenziale, condizionato al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    richiamato nel ricorso come disposizione connessa alla definizione agevolata

  • art. 138 L. 388/2000

    richiamato nel ricorso come norma collegata alla disciplina invocata

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del recupero delle imposte mediante cartella di pagamento

  • art. 11, comma 6, Cost.

    richiamato nel secondo motivo senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio

  • VI direttiva 77/388/CEE

    evocata per escludere che misure di rinuncia definitiva alla riscossione dell’IVA possano incidere sul corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta

  • art. 4 L. 289/2002

    richiamato nel passaggio sulla determinazione degli interessi nella definizione agevolata

Massime di principio

  • Il condono fiscale per omessi o tardivi versamenti, quando ha natura clemenziale e non premiale, si perfeziona solo con l’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e nei modi stabiliti dalla legge; il pagamento della sola prima rata non basta se le rate successive non vengono corrisposte tempestivamente.
  • Nelle definizioni agevolate prive di effetto novativo sulla pretesa tributaria, l’inadempimento anche parziale del piano di pagamento rende inefficace l’istanza di condono e consente all’Amministrazione di recuperare imposta, sanzioni e interessi.
  • In materia di IVA, le norme interne che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione di sanzioni devono essere lette in modo conforme al diritto dell’Unione, poiché non possono pregiudicare il funzionamento del sistema comune dell’imposta.
  • Il giudice nazionale deve applicare d’ufficio il diritto dell’Unione anche in presenza di preclusioni processuali interne, quando ciò sia necessario a garantire l’effettività della tutela unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.