Cassazione Civile, Ordinanza n. 29795/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA relativa agli anni 1991 e 1992, non versata dalla società contribuente nonostante sospensioni collegate a eventi calamitosi. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di aver presentato domanda di condono; i giudici di merito avevano ritenuto valido il condono sulla base del pagamento della prima rata e avevano confermato l’iscrizione a ruolo solo per le somme non pagate alle successive scadenze, con applicazione della sanzione del 30%. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda; 2) violazione di norme processuali e tributarie sulla motivazione e sul procedimento, tra cui art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. 546/1992; 3) violazione dell’art. 9-bis L. 289/2002, dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002 e dell’art. 138 L. 388/2000, sostenendo che il condono non poteva ritenersi perfezionato perché, trattandosi di condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti, era necessario il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto; il semplice versamento della prima rata non era sufficiente e l’omesso pagamento delle rate successive rendeva inefficace la definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso. Ha affermato che il condono ex art. 9-bis L. 289/2002, relativo a omessi o tardivi versamenti, è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e modi previsti; in caso di omesso o non integrale pagamento l’istanza di definizione diviene inefficace. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, per l’IVA, le misure clemenziali che comportano rinuncia definitiva alla riscossione di sanzioni incidono sul sistema comune dell’IVA e devono essere lette anche alla luce del diritto unionale. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per ultrapetizione o omessa pronuncia, ma il motivo non è quello accolto
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione
D.Lgs. 546/1992
art. 1, comma 2; artt. 36, 53 e 54
richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e del contenuto della decisione
art. 9-bis L. 289/2002
il condono per omessi o tardivi versamenti è qualificato come condono clemenziale, condizionato al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto
art. 9, comma 17, L. 289/2002
richiamato nel ricorso come disposizione connessa alla definizione agevolata
art. 138 L. 388/2000
richiamato nel ricorso come norma collegata alla disciplina invocata
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del recupero delle imposte mediante cartella di pagamento
art. 11, comma 6, Cost.
richiamato nel secondo motivo senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio
VI direttiva 77/388/CEE
evocata per escludere che misure di rinuncia definitiva alla riscossione dell’IVA possano incidere sul corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta
art. 4 L. 289/2002
richiamato nel passaggio sulla determinazione degli interessi nella definizione agevolata
Massime di principio
- Il condono fiscale per omessi o tardivi versamenti, quando ha natura clemenziale e non premiale, si perfeziona solo con l’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e nei modi stabiliti dalla legge; il pagamento della sola prima rata non basta se le rate successive non vengono corrisposte tempestivamente.
- Nelle definizioni agevolate prive di effetto novativo sulla pretesa tributaria, l’inadempimento anche parziale del piano di pagamento rende inefficace l’istanza di condono e consente all’Amministrazione di recuperare imposta, sanzioni e interessi.
- In materia di IVA, le norme interne che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione di sanzioni devono essere lette in modo conforme al diritto dell’Unione, poiché non possono pregiudicare il funzionamento del sistema comune dell’imposta.
- Il giudice nazionale deve applicare d’ufficio il diritto dell’Unione anche in presenza di preclusioni processuali interne, quando ciò sia necessario a garantire l’effettività della tutela unionale.
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