Cassazione Penale, Ordinanza n. 24484/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma; è stato confermato anche il diniego delle sanzioni sostitutive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Il primo motivo mirava, secondo la Corte, a ottenere un sindacato sul merito della valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, senza dedurre specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione ritenuta immune da carenze o illogicità macroscopiche. Il secondo motivo censurava il diniego delle sanzioni sostitutive della pena detentiva; sul punto la Corte ha ritenuto congrua e corretta la motivazione della decisione di merito, richiamando il principio secondo cui il giudice deve valutare se vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute e può negare la sostituzione quando la prognosi sul futuro comportamento del condannato sia sfavorevole.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
È il titolo di reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado; dal testo emerge solo il richiamo al reato contestato, senza ulteriori svolgimenti sull'elemento tipico.
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sul trattamento sanzionatorio e sulle sanzioni sostitutive, nel senso che il giudice di merito deve compiere una prognosi sulla futura osservanza delle prescrizioni e sulla pericolosità recidivante.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non manifestamente illogica e non presenti macroscopiche carenze.
- Il diniego delle sanzioni sostitutive della pena detentiva è legittimo quando il giudice dia conto, con motivazione congrua, di fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà le prescrizioni connesse alla misura sostitutiva.
- Nel valutare la sostituzione della pena, il giudice può privilegiare l'esigenza di neutralizzare il rischio di recidiva rispetto alla prospettiva rieducativa, purché la prognosi negativa sia motivata in modo adeguato.
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