Sentenza del 10/09/2018 n. 3658 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
GIUDIZIO DI APPELLO-INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI IMPUGNATE- CARATTERISTICHE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione era diretta a contestare la sentenza di primo grado, ma il principio enunciato richiede che l'atto di appello individui chiaramente le questioni e i punti della decisione contestati, indicando le relative doglianze e illustrando argomentazioni idonee a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Non è sufficiente una mera parte volitiva né sono necessarie forme sacramentali o la predisposizione di una decisione alternativa completa.
La decisione
In mancanza di una chiara individuazione dei capi impugnati e di una parte argomentativa effettivamente critica rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, l'appello è inammissibile. L'atto deve consentire di comprendere quali statuizioni siano censurate e per quali ragioni, in coerenza con la natura di revisione del giudizio di appello. Il testo non indica però gli esiti concreti del singolo procedimento, né identifica le parti o specifica se l'appello sia stato effettivamente dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Articolo 324 c.p.c.
La norma è richiamata nel quadro degli effetti del giudicato e dell'individuazione delle statuizioni non più contestabili; l'impugnazione deve riguardare specificamente i capi della sentenza sui quali si intende incidere.
Articolo 329, comma 3, c.p.c.
Il richiamo riguarda l'effetto di acquiescenza parziale: la mancata impugnazione di determinati capi della sentenza comporta la loro stabilizzazione, mentre l'appello deve delimitare con chiarezza l'oggetto della contestazione.
Cassazione civile, 16 novembre 2017, n. 27199
L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti e delle questioni contestati e delle ragioni di critica alla decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
Cassazione civile, 27 febbraio, n. 4908
Il giudizio di appello conserva natura di revisione della decisione di primo grado: l'appellante deve quindi confrontarsi con la motivazione della sentenza e indicare le ragioni per cui essa sarebbe errata o non condivisibile.
Massime di principio
- Un appello valido deve indicare con precisione quali capi o passaggi della sentenza vengono contestati.
- Non basta chiedere genericamente la riforma della decisione: occorre spiegare perché le argomentazioni del primo giudice sarebbero errate, incomplete o contraddittorie.
- Non sono richieste formule rigide né la redazione di una sentenza alternativa; è sufficiente una critica chiara, specifica e comprensibile.
- Le parti della sentenza non contestate possono consolidarsi per acquiescenza, con conseguente delimitazione dell'oggetto del giudizio di appello.
- Un atto privo di una reale parte argomentativa o fondato su censure generiche rischia di essere dichiarato inammissibile.
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