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Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 3658 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

GIUDIZIO DI APPELLO-INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI IMPUGNATE- CARATTERISTICHE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impugnazione era diretta a contestare la sentenza di primo grado, ma il principio enunciato richiede che l'atto di appello individui chiaramente le questioni e i punti della decisione contestati, indicando le relative doglianze e illustrando argomentazioni idonee a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione. Non è sufficiente una mera parte volitiva né sono necessarie forme sacramentali o la predisposizione di una decisione alternativa completa.

La decisione

In mancanza di una chiara individuazione dei capi impugnati e di una parte argomentativa effettivamente critica rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, l'appello è inammissibile. L'atto deve consentire di comprendere quali statuizioni siano censurate e per quali ragioni, in coerenza con la natura di revisione del giudizio di appello. Il testo non indica però gli esiti concreti del singolo procedimento, né identifica le parti o specifica se l'appello sia stato effettivamente dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Articolo 324 c.p.c.

    La norma è richiamata nel quadro degli effetti del giudicato e dell'individuazione delle statuizioni non più contestabili; l'impugnazione deve riguardare specificamente i capi della sentenza sui quali si intende incidere.

  • Articolo 329, comma 3, c.p.c.

    Il richiamo riguarda l'effetto di acquiescenza parziale: la mancata impugnazione di determinati capi della sentenza comporta la loro stabilizzazione, mentre l'appello deve delimitare con chiarezza l'oggetto della contestazione.

  • Cassazione civile, 16 novembre 2017, n. 27199

    L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti e delle questioni contestati e delle ragioni di critica alla decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • Cassazione civile, 27 febbraio, n. 4908

    Il giudizio di appello conserva natura di revisione della decisione di primo grado: l'appellante deve quindi confrontarsi con la motivazione della sentenza e indicare le ragioni per cui essa sarebbe errata o non condivisibile.

Massime di principio

  • Un appello valido deve indicare con precisione quali capi o passaggi della sentenza vengono contestati.
  • Non basta chiedere genericamente la riforma della decisione: occorre spiegare perché le argomentazioni del primo giudice sarebbero errate, incomplete o contraddittorie.
  • Non sono richieste formule rigide né la redazione di una sentenza alternativa; è sufficiente una critica chiara, specifica e comprensibile.
  • Le parti della sentenza non contestate possono consolidarsi per acquiescenza, con conseguente delimitazione dell'oggetto del giudizio di appello.
  • Un atto privo di una reale parte argomentativa o fondato su censure generiche rischia di essere dichiarato inammissibile.

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