Ordinanza n. 3311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la richiesta di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea, nell’ambito della procedura di accesso 2025-2026 con semestre filtro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, nella prospettiva di ottenere l’ammissione con riserva e in sovrannumero. Le censure miravano, da un lato, a contestare vizi asseritamente idonei a inficiare radicalmente l’intera procedura, con conseguente riedizione integrale; dall’altro, a censurare il mancato inserimento dei candidati in posizione utile nella graduatoria. È stata inoltre contestata la disciplina introdotta dal d.m. n. 1115/2025, sostenendo che l’ampliamento della platea dei candidati ammessi alla graduatoria avrebbe dovuto consentire l’accesso anche a chi non avesse conseguito alcuna sufficienza e che le modifiche, se conosciute prima delle prove, avrebbero consentito di concentrare la preparazione su una o due materie, aumentando le possibilità di successo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando l’ordinanza del TAR e anche la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado. Ha ritenuto logicamente incompatibile la richiesta di ammissione con riserva con le censure dirette all’integrale caducazione della procedura: l’ammissione provvisoria non è funzionale al bene della vita perseguito mediante la riedizione dell’intera procedura. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla graduatoria, condividendo la motivazione del TAR secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea degli ammessi, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile; i candidati, non avendo conseguito alcuna sufficienza, restano fuori dall’ambito della deroga. La finalità di copertura dei posti deve essere bilanciata con l’esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione, e le scelte amministrative rientrano nella discrezionalità tecnica senza apparire manifestamente irragionevoli o sproporzionate. La mancata previa conoscenza delle modifiche è stata ricondotta a un interesse di mero fatto alla pianificazione della strategia di studio, non tutelabile come posizione giuridica, anche perché l’eventuale vantaggio della concentrazione su una o due materie è ipotetico e comunque non elimina la necessità di recuperare le lacune formative. Il Collegio ha infine ravvisato un grave e irreparabile danno per la pubblica amministrazione nell’ammissione cautelare, considerata la necessità di correlare l’accesso al secondo semestre alla capacità formativa degli atenei e al percorso svolto nel semestre filtro. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate per la novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Disciplina l’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria consentendo l’ammissione di chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile.
Massime di principio
- È logicamente incompatibile chiedere in sede cautelare l’ammissione con riserva a una procedura amministrativa contestata come radicalmente invalida e della quale si domanda l’integrale riedizione, poiché la misura cautelare richiesta non è funzionale al bene della vita perseguito mediante l’annullamento dell’intera procedura.
- Una disciplina che ampli la platea dei candidati ammessi a una graduatoria può subordinare l’inserimento al conseguimento di almeno una valutazione positiva, quale requisito minimo di preparazione; tale requisito non è superato dalla finalità di copertura dei posti disponibili.
- Nelle procedure di accesso programmato ai corsi universitari, la scelta amministrativa di richiedere un livello minimo di preparazione rientra nella discrezionalità tecnica e non è censurabile in sede cautelare in assenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- La possibilità di adottare, in astratto, una diversa strategia di studio in ragione della conoscenza anticipata delle regole della procedura integra un interesse di mero fatto, non tutelabile come posizione giuridica, soprattutto quando il vantaggio prospettato sia ipotetico e resti comunque necessario il recupero delle lacune formative.
- L’ammissione cautelare a corsi universitari a numero programmato può essere negata quando produca un grave e irreparabile pregiudizio all’organizzazione e alla capacità formativa degli atenei, in rapporto alla necessità di valorizzare il percorso accademico già svolto dagli studenti.
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