Sentenza n. 2850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sede staccata di Latina, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro un'ordinanza di demolizione e una successiva sanzione pecuniaria per inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato un'ordinanza comunale di demolizione relativa a due locali tecnici e a una tettoia in ferro realizzati al secondo piano dell'immobile, ritenuti abusivi, non conformi alla disciplina urbanistica e in contrasto con la normativa antisismica. In primo grado aveva dedotto, tra l'altro, la mancata definizione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l'illegittimo utilizzo dei motivi ostativi contenuti nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 in luogo di un diniego definitivo della sanatoria, l'erronea applicazione della disciplina urbanistica della zona C1 anziché A1, la qualificazione delle opere come volumi tecnici o interventi soggetti a titolo edilizio minore anziché a permesso di costruire, nonché l'erroneità dell'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 invece dell'art. 37. Con motivi aggiunti aveva contestato l'illegittimità derivata dell'ordinanza sanzionatoria per inottemperanza e la carenza di motivazione e istruttoria nella determinazione della sanzione di euro 4.116,00, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 15/2008. In appello ha dedotto che il riferimento alla normativa antisismica non costituiva un'autonoma ragione demolitoria, che il TAR aveva omesso di esaminare i motivi proposti e che la sanzione pecuniaria non era adeguatamente motivata e quantificata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione fosse un atto plurimotivato, fondato su presupposti distinti e ciascuno astrattamente idoneo a sostenerne il dispositivo, tra cui l'espressa violazione della normativa antisismica di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001. Poiché l'appellante non aveva specificamente contestato tale autonoma ragione, anche l'eventuale accoglimento delle altre censure non avrebbe potuto condurre all'annullamento dell'ordinanza né alla tutela del bene della vita perseguito; da ciò il difetto di interesse e l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Il Collegio ha inoltre rilevato che il TAR aveva comunque esaminato e ritenuto infondati i motivi riproposti in appello, i quali non potevano essere nuovamente scrutinati. Analoghe considerazioni sono state estese ai motivi aggiunti: l'illegittimità derivata della sanzione non era configurabile e la somma irrogata risultava non irragionevole, essendo prossima al minimo edittale e commisurata alla natura e all'entità delle opere abusive. L'appellante è stata condannata al pagamento di euro 4.000,00, oltre oneri di legge, per le spese del grado.
Norme richiamate
artt. 24 e 113 Cost.
La tutela giurisdizionale contro l'azione amministrativa illegittima è effettiva ma presuppone un interesse concreto alla tutela del bene della vita; non costituisce un controllo generale e astratto sulla legittimità dell'azione amministrativa.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela effettiva dei diritti inviolabili e delle legittime pretese incise dall'esercizio illegittimo del potere amministrativo.
art. 97 Cost.
Il principio di presunzione di legittimità dell'attività pubblicistica è indicato come corollario dei principi di imparzialità e buon andamento.
artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001
La non conformità delle opere alle prescrizioni antisismiche è stata considerata un'autonoma ragione idonea a sorreggere l'ordine di demolizione, anche in ragione del pericolo immediato per la vita umana.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La domanda di accertamento di conformità era stata dedotta dalla ricorrente, ma le relative censure non sono state esaminate per il difetto di interesse derivante dalla mancata impugnazione di una autonoma motivazione dell'ordinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente sosteneva che il preavviso di rigetto fosse un atto endoprocedimentale e non potesse sostituire il provvedimento definitivo di diniego della sanatoria; la questione è rimasta assorbita.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La ricorrente contestava l'applicazione della demolizione prevista per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire; la censura è rimasta assorbita.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La ricorrente invocava l'applicazione della sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 15, comma 3, l.r. 11 agosto 2008, n. 15
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione può variare da 2.000 a 20.000 euro "in relazione all'entità delle opere".
La sanzione di euro 4.116,00 è stata ritenuta non irragionevole e prossima al minimo edittale, in relazione alla natura e all'entità delle opere abusive.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente deve contestare specificamente tutte le autonome rationes decidendi; la mancata impugnazione anche di una sola di esse determina il difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento delle altre censure non potrebbe condurre all'annullamento dell'atto.
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e sussiste solo quando l'accoglimento della domanda sia idoneo a procurare una tutela effettiva del bene della vita leso dall'azione amministrativa; non è sufficiente l'interesse a ottenere un controllo generale sulla legittimità dell'atto.
- Il riferimento espresso alla violazione della normativa antisismica può costituire un'autonoma ragione dell'ordine di demolizione quando sia posto a fondamento della misura e riguardi opere non conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni in zona sismica.
- L'omessa contestazione di un'autonoma ragione dell'atto plurimotivato impedisce l'esame delle ulteriori censure, anche quando il giudice di primo grado le abbia esaminate e ritenute infondate, perché l'eventuale loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale azionato.
- Nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, la quantificazione prossima al minimo edittale può essere ritenuta non irragionevole se rapportata alla natura e all'entità delle opere abusive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →