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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19842/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo sostenendo la violazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., perché il Tribunale ha ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, comma 4), determinando una pena non conforme alla legge. Il PG chiedeva l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato fondato. La Corte ha rilevato che l'art. 69, comma 4, cod. pen. vieta che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata; pur rilevando che la Corte Costituzionale ha ridotto l'ambito applicativo della norma in casi specifici, la disposizione resta vigente e nel caso di specie il Tribunale l'ha disapplicata. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e la pena è stata rideterminata in anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    La norma pone il divieto che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto che tale divieto fosse stato violato dal Tribunale nel caso concreto e ha annullato la sentenza conseguentemente.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamata come la disposizione che disciplina la recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto che la recidiva accertata non potesse essere neutralizzata dalla prevalenza delle attenuanti ai sensi dell'art. 69, comma 4.

  • art. 385, cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (evasione); usata come fatto-reato alla base del procedimento penale.

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale (es. sent. n. 251/2012, n. 105/2014, n. 106/2014, n. 74/2016, n. 205/2017, n. 73/2020, n. 55/2021, n. 143/2021)

    Le pronunce costituzionali hanno ridotto l'ambito applicativo dell'art. 69, comma 4, con riferimento a specifiche circostanze attenuanti che concernono il limitato disvalore del fatto; tuttavia la Corte ha affermato che tali decisioni non hanno eliminato il divieto nella sua generalità e che, nel caso esaminato, la norma è ancora applicabile.

Massime di principio

  • Quando è accertata la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, il giudice non può ritenere le circostanze attenuanti prevalenti ai sensi dell'art. 69, comma 4; farlo costituisce vizio di legge.
  • Le decisioni della Corte Costituzionale possono limitare l'ambito applicativo dell'art. 69, comma 4, ma tale norma resta vigente; occorre valutare caso per caso se l'attenuante prospettata rientra nelle ipotesi di disapplicazione indicate dalla Consulta (tipicamente attenuanti connesse al limitato disvalore del fatto).
  • Se la violazione della normativa sulla prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva è evidente e non richiede ulteriori acquisizioni istruttorie, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e, quando possibile, rideterminare direttamente la pena.
  • In situazioni analoghe il giudice deve distinguere attentamente tra attenuanti che incidono sul disvalore del fatto e attenuanti personali o di altro tipo; solo le prime possono, in casi specifici indicati dalla Consulta, giustificare una diversa applicazione dell'art. 69, comma 4.
  • Per la difesa, in presenza di recidiva reiterata, è strategico dimostrare che le attenuanti invocate rientrano nelle eccezioni costituzionali (limitato disvalore del fatto) oppure contestare il riconoscimento della recidiva stessa con prove e argomentazioni fattuali/giuridiche.

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