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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento di diniego del Comune di Todi prot. n.-OMISSIS-, emesso su istanza ai sensi dell’articolo 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 in riferimento alla CILA n. 455/2025 e alla SCIA n. 454/2025 presentate in data -OMISSIS- da -OMISSIS- s.r.l., concernenti la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Todi, Frazione -OMISSIS-, Voc. -OMISSIS-; - di tutti gli atti amministrativi presupposti, correlati e conseguenti, ivi compresi il provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e il provvedimento del Comune di Todi prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; con disapplicazione di ogni atto illegittimo, nella parte in cui possa essere interpretato contra legem, accertando e dichiarando il silenzio inadempimento serbato, anche parzialmente, dalle Amministrazioni intimate e, in particolare, il silenzio serbato dal Comune di Todi sulle anzidette SCIA e CILA, nonché sulle istanze ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter, della l. n. 241 del 1990, e il silenzio serbato sull’istanza inoltrata alla Soprintendenza in riferimento alla fascia di rispetto a tutela del bene culturale, con ogni conseguenza di legge, tra cui la declaratoria di irricevibilità/inefficacia delle SCIA/CILA presentate dalla controinteressata al fine della realizzazione dell’impianto fotovoltaico, e/o con ordine al Comune di Todi e alla Soprintendenza intimata di provvedere per quanto di competenza, emettendo i motivati provvedimenti di annullamento, anche in autotutela obbligatoria, e/o di divieto prosecuzione di attività edilizia e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa, ovvero, in subordine, conformativi e prescrittivi delle misure necessarie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, comma 4 e 6 bis, e 21 nonies della l. n. 241 del 1990, in ogni caso con ordine di emissione degli atti necessari ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 2 bis, della l. n. 241 del 1990, e 27 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001.

Giustizia amministrativa202500495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Comune di Todi sull’istanza ex art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990 relativa a una CILA e a una SCIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché atti della Soprintendenza e ulteriori comunicazioni comunali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza pari a 3.956,12 kW, ubicato in area classificata industriale. Hanno dedotto: violazione del d.lgs. n. 190/2024 e degli artt. 19, 21 e 21-nonies l. n. 241/1990 e degli artt. 27 ss. d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’intervento non rientrasse nell’edilizia libera e che il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri di vigilanza e autotutela; violazione del d.lgs. n. 199/2021, del d.lgs. n. 42/2004 e della normativa sulle aree idonee, poiché l’area sarebbe ricaduta nella fascia di rispetto di 500 metri da un bene culturale e non sarebbe stata interna a uno stabilimento industriale; in subordine, necessità della procedura abilitativa semplificata o dell’autorizzazione della Soprintendenza; ulteriore violazione dell’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 190/2024 per omessa richiesta della garanzia bancaria o assicurativa relativa ai costi di dismissione e ripristino. È stata inoltre chiesta la declaratoria del silenzio-inadempimento delle amministrazioni e l’adozione dei provvedimenti repressivi o conformativi. La controinteressata e il Ministero hanno eccepito il difetto di legittimazione del Comitato e dei singoli proprietari, sostenendo nel merito l’applicabilità del regime di attività libera.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente al Comitato, ritenendo non provati i requisiti di rappresentatività, consistenza organizzativa e stabile collegamento territoriale: il Comitato era stato costituito pochi giorni prima della diffida, da un numero esiguo di persone, senza prova di attività effettiva e con possibile costituzione strumentale alla contestazione dell’intervento. Ha invece riconosciuto la legittimazione dei proprietari, in ragione della vicinitas e della prospettazione di un possibile pregiudizio derivante dall’intervento. Nel merito, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile, secondo il principio tempus regit actum, l’art. 7 d.lgs. n. 190/2024, che assoggetta ad attività libera gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore a 5 MW ubicati in aree industriali, nonché le opere connesse. La disciplina speciale prescinde dalla diversa qualificazione dell’area ai fini dell’idoneità prevista dall’art. 20 d.lgs. n. 199/2021. La fascia di rispetto di 500 metri invocata dai ricorrenti non è stata ritenuta autonomamente rilevante, anche perché l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 non era applicabile ratione temporis alla fattispecie; inoltre, l’area non era direttamente interessata da beni culturali o paesaggistici e il bene vicino era gravato da vincolo diretto, non da vincolo indiretto sull’area dell’impianto. Sono state ritenute inconferenti le norme del d.lgs. n. 42/2004 sulle autorizzazioni per interventi incidenti direttamente su beni culturali. È stato infine respinto il motivo sulla cauzione, poiché l’area risultava antropizzata per la presenza di infrastrutture, strada provinciale, antenna 5G e rete elettrica. Non è stata ravvisata la necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990

    Consente al terzo di sollecitare l’esercizio dei poteri amministrativi di controllo sulla SCIA; nel caso concreto l’istanza non imponeva l’accoglimento delle richieste dei ricorrenti né conduceva automaticamente all’adozione di provvedimenti repressivi.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Disciplina l’annullamento d’ufficio; la richiesta dei terzi non rende obbligatoria l’autotutela quando non siano dimostrati i presupposti sostanziali dell’illegittimità dell’intervento.

  • art. 7 d.lgs. n. 190/2024

    La realizzazione degli interventi di cui all’allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

    Prevede un regime speciale e derogatorio di attività libera per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore a 5 MW ubicati in aree industriali, nonché per le opere connesse, salvo le esclusioni relative a beni tutelati, aree protette e siti Natura 2000.

  • Allegato A, sezione I, lett. c) e v), d.lgs. n. 190/2024

    Impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale; opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

    La tipologia e la localizzazione dell’impianto soddisfano i presupposti per l’attività libera.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 190/2024

    Esclude il regime di attività libera per gli interventi ricadenti direttamente su beni culturali o paesaggistici tutelati, aree naturali protette e siti Natura 2000; tali esclusioni non ricorrevano nel caso concreto.

  • art. 7, comma 7, d.lgs. n. 190/2024

    Per interventi che prevedono l’occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino.

    La garanzia è dovuta solo quando l’intervento occupi suolo non ancora antropizzato; tale presupposto è stato escluso in presenza di infrastrutture e opere già esistenti.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021

    La disciplina transitoria sulle aree idonee e sulla fascia di rispetto invocata dai ricorrenti non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie ratione temporis, anche in considerazione della disciplina sopravvenuta.

  • artt. 21 e 22 d.lgs. n. 42/2004

    Richiedono l’autorizzazione per interventi incidenti direttamente su beni culturali; non sono pertinenti quando l’intervento è realizzato su area distinta dal bene culturale, gravato da solo vincolo diretto.

  • art. 31 c.p.a.

    Il riferimento è collegato alla domanda di accertamento del silenzio; nel caso concreto il giudice ha respinto le pretese sostanziali poiché l’amministrazione aveva comunque riscontrato l’istanza e non sussistevano i presupposti per ordinare l’adozione dei provvedimenti richiesti.

Massime di principio

  • Il regime speciale di attività libera previsto per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore a 5 MW ubicati in aree industriali si applica quando ricorrono i presupposti tipologici e localizzativi stabiliti dall’art. 7 e dall’allegato A del d.lgs. n. 190/2024, senza che assuma autonomo rilievo la diversa qualificazione dell’area secondo la disciplina generale delle aree idonee prevista dal d.lgs. n. 199/2021.
  • L’esclusione dal regime di attività libera per ragioni di tutela culturale o paesaggistica opera quando l’intervento ricade direttamente su beni tutelati o nelle ulteriori aree espressamente indicate dalla legge; la mera prossimità a un bene culturale gravato da vincolo diretto non equivale, di per sé, alla sottoposizione dell’area dell’impianto a un vincolo indiretto o a una necessaria autorizzazione della Soprintendenza.
  • La cauzione prevista per gli interventi di dismissione e ripristino è richiesta esclusivamente quando l’impianto occupi suolo non ancora antropizzato; la presenza di infrastrutture, viabilità, reti o altri elementi di urbanizzazione può escludere tale presupposto.
  • La legittimazione di un comitato spontaneo all’impugnazione di atti amministrativi lesivi di interessi collettivi richiede la prova di una previsione statutaria coerente con l’oggetto della controversia, di adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, di uno stabile collegamento con il territorio e di un’attività effettiva, nonché l’assenza di una costituzione meramente occasionale per impugnare uno specifico atto.
  • La vicinitas dei proprietari di immobili rispetto all’area interessata da un intervento edilizio, accompagnata dalla prospettazione di un possibile deprezzamento degli immobili o di compromissioni ambientali, paesaggistiche o della salute, è sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere; la prova piena dell’effettiva lesione attiene invece al merito.
  • L’applicazione della disciplina sostanziale degli impianti da fonti rinnovabili va determinata secondo il principio tempus regit actum, facendo riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione del titolo o dell’avvio dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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