Sentenza n. 2178/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7579/2024, depositata e resa pubblica il 13.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4266/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto cinque annualità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per l'importo complessivo di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7579/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per cinque annualità già maturate, per un valore nominale complessivo di 2.500 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione all'obbligo. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della Carta e l'accredito dell'importo riconosciuto, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il giudicato civile aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione; la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; inoltre, non risultava alcuna esecuzione, neppure a seguito della costituzione meramente formale del Ministero. Il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale riconosciuto dal giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando imponga a un'amministrazione un obbligo di facere finalizzato ad attribuire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia civile.
- La notificazione della sentenza passata in giudicato in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al decisum entro un termine determinato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza sino all'adempimento o, se anteriore, sino all'insediamento effettivo del commissario ad acta.
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