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Sentenza

Sentenza n. 6828/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 25/2/2021 n. 2354

Giustizia amministrativa202513873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza irrevocabile che aveva posto a carico del Ministero della Giustizia il pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 2354/2021, deducendo che essa era stata notificata al Ministero della Giustizia il 13 aprile 2021, che era divenuta irrevocabile per mancata proposizione di gravame e che il Ministero non aveva provveduto al pagamento dell'importo liquidato. Ha domandato l'esecuzione integrale del giudicato, comprendente i compensi, le spese generali del 15%, il contributo previdenziale del 4%, l'IVA del 22% e gli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede dell'amministrazione obbligata e risultava irrevocabile, mentre dagli atti non emergeva l'avvenuto pagamento. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, reputando il ricorso procedibile. Ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla decisione ottemperanda entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, provvedendo al pagamento delle spese liquidate, comprensive di spese generali, IVA e CPA, oltre agli interessi legali dalla data del deposito al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato in un funzionario del Ministero da designarsi dal Capo del Dipartimento competente, con termine di 90 giorni per l'esecuzione. Le spese del giudizio sono state compensate, considerata la difesa personale del ricorrente e la ridotta complessità dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione; nel caso concreto il termine è stato ritenuto ampiamente decorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata ritualmente notificata all'amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • La mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, di una sentenza irrevocabile che liquida spese di lite consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti nella decisione e degli interessi legali.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere all'esecuzione del giudicato entro un termine successivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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