Cassazione Civile, Ordinanza n. 01188/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha denunciato che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato; ha contestato quindi la ritenuta tardività dell’opposizione, sostenendo che mancasse prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura. Con il secondo motivo ha dedotto che non fosse stata considerata l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto di liquidazione da parte della cancelleria del Tribunale civile di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che mancasse l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha comunque osservato che, nel merito, le censure erano inammissibili perché il Tribunale aveva accertato che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante l’annotazione "al visto PM" sul fascicolo, modalità equipollente idonea a far decorrere il termine per l’opposizione. Ha inoltre condiviso la conclusione del giudice di merito sulla tardività dell’opposizione, proposta oltre il termine di 30 giorni e, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla per le spese e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ.
È richiamato come base della proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.
art. 136 c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
La comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie previste dalla norma.
art. 702-bis c.p.c.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. per affermare la possibilità di comunicazione equipollente del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
Il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contenga un’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito indispensabile per la sua ammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può essere effettuata anche in forme equipollenti rispetto a quelle tipiche, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare rileva l’effettiva conoscibilità del provvedimento; l’annotazione del fascicolo che dimostri l’avvenuta presa visione può essere sufficiente a far decorrere il termine breve.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non risulti una valida notificazione o comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
- Le difficoltà organizzative interne di un ufficio non incidono, di regola, sulla decorrenza dei termini processuali quando il provvedimento sia già entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
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