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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9578 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Proroga biennale ex art. 11, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Recupero fiscale per violazioni di norme agevolative - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato il conferimento di un maso chiuso in una società come cessione di bene immobile, considerando anche la successiva cessione delle quote e la fusione per incorporazione. Sosteneva quindi che fossero dovute imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché in misura fissa. I contribuenti contestavano sia la riqualificazione dell’operazione sia la tempestività dell’accertamento, sostenendo che la proroga biennale prevista dall’art. 11 della legge n. 289 del 2002 non fosse applicabile quando la rettifica riguardava la qualificazione giuridica dell’atto e non il valore imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 si applica anche alle rettifiche derivanti dalla riqualificazione dell’operazione ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche quando la base imponibile rimane invariata. Ha inoltre affermato che, per determinare gli effetti giuridici dell’operazione, l’Amministrazione può considerare il collegamento tra più atti e operazioni societarie, non limitandosi al contenuto formale del singolo atto. La sentenza della Commissione tributaria è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11, comma 1

    Qualora l’istanza non sia stata presentata, [...] i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

    La proroga biennale opera in via generale per gli atti rientranti nella disposizione, senza distinguere tra rettifiche del valore imponibile e rettifiche derivanti dalla diversa qualificazione giuridica dell’operazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11, comma 1-bis

    Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte [...] possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte.

    La norma consente la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie; ciò conferma che anche il recupero d’imposta conseguente alla perdita o all’inapplicabilità di un trattamento agevolato può rientrare nell’ambito del condono.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    Ai fini dell’imposta di registro rilevano la natura e gli effetti giuridici complessivi dell’operazione. L’Amministrazione può quindi valutare atti collegati e operazioni societarie successive o concomitanti per verificare se il risultato sostanziale corrisponda, ad esempio, a una cessione immobiliare.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis

    La disposizione disciplina i termini di decadenza dell’Amministrazione per l’accertamento e la liquidazione delle maggiori imposte; nel caso concreto tali termini dovevano essere coordinati con la proroga biennale prevista dalla legge sul condono.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di decidere direttamente nel merito la questione sulla proroga, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando più atti formalmente distinti sono collegati e producono complessivamente l’effetto economico-giuridico di una diversa operazione, ai fini dell’imposta di registro l’Amministrazione può considerarli unitariamente e riqualificare l’operazione.
  • La riqualificazione ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo o abusivo: è sufficiente dimostrare che la qualificazione fiscale corretta deriva dagli effetti giuridici complessivi degli atti collegati.
  • Le proroghe dei termini di accertamento previste da una legge di condono possono applicarsi anche quando la maggiore imposta deriva dalla diversa qualificazione dell’atto o dal recupero di un’agevolazione, non soltanto da una rettifica del valore dichiarato.
  • La valutazione deve concentrarsi sull’insieme delle operazioni e sulla loro sequenza temporale, inclusi trasferimenti di quote, fusioni e altri atti societari, per verificare se lo schema utilizzato sia coerente con gli effetti realmente perseguiti.
  • La decisione non comporta automaticamente la debenza dell’imposta proporzionale: il giudice del rinvio deve comunque verificare concretamente il collegamento tra gli atti e se l’operazione debba essere effettivamente qualificata come cessione immobiliare.

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