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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36051/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controparte, dando atto che le parti avevano inteso compensare le spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura avverso la sentenza d'appello.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata con cui un soggetto si impegnava a vendere una villetta, con obbligo di completare alcuni lavori (vano terraneo, mansarda e pavimentazione esterna) senza ulteriori somme. Il promissario acquirente agiva poi in giudizio lamentando l'inadempimento di tale obbligo e chiedendo, in origine, la risoluzione del rapporto e la restituzione del prezzo, oltre a danni e spese sostenute per sistemare l'immobile; in via subordinata chiedeva il recesso con attribuzione di somma a titolo di risarcimento. Nel corso del primo grado le domande di risoluzione, nullità e annullamento venivano rinunciate e il petitum veniva limitato al rimborso delle spese di lavori, al risarcimento del danno e alla riduzione del prezzo. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di rimborso delle spese per le opere, rigettando il risarcimento e dichiarando nuova la domanda di riduzione del prezzo. In appello i soccombenti contestavano: la qualificazione della domanda come risarcitoria contrattuale; la persistenza dell'obbligo di ultimare i lavori dopo il definitivo; l'ammissibilità della domanda alla luce della precedente richiesta di risoluzione e della successiva rinuncia; la valutazione delle prove; la legittimazione di una terza soggetto al rimborso; il quantum e le spese. Nel giudizio di cassazione gli eredi del venditore proponevano ricorso, ma nelle more depositavano rinuncia al ricorso per intervenuta transazione; il controricorrente aderiva alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come base della domanda originaria di risoluzione per inadempimento

  • art. 1385 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di recesso connessa alla caparra o al relativo rimedio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla corte d'appello per qualificare la domanda come risarcimento da inadempimento contrattuale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi di appello per censurare la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nei motivi di appello per censurare la valutazione delle prove

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell'eccezione sollevata in appello

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tardività dell'eccezione sollevata in appello

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di liquidazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per l'estinzione del giudizio di cassazione e il regime delle spese

  • art. 391 co. 4 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia accettata

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • Quando le parti abbiano definito transattivamente la lite e il controricorrente aderisca alla rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione e può non porre spese a carico di alcuna parte se risulta la volontà di compensarle.
  • In presenza di un preliminare con obblighi accessori di completamento delle opere, la domanda volta al recupero delle spese sostenute per eseguire tali lavori può essere ricondotta, secondo la ricostruzione di merito, nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento.
  • Le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, se dedotte per la prima volta in appello, sono soggette alle preclusioni processuali e possono essere ritenute tardive.
  • La deduzione di un vizio di ultrapetizione richiede di confrontare la pronuncia con il perimetro della domanda effettivamente coltivata, tenendo conto di eventuali rinunce o modifiche del petitum nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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