Cassazione Penale, Sentenza n. 40392/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che li aveva confermati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 216, 219 e 123 L.F. e art. 521 c.p.p., sostenendo travisamento del fatto e difetto di correlazione imputazione/condanna (Foresto non sarebbe amministratore di fatto ma mero cliente; Ciulli sarebbe stato amministratore solo dal 5 al 30 gennaio 2008 e quindi non avrebbe potuto cagionare il dissesto); 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la sproporzione della pena, anche alla luce di una transazione di Foresto con la curatela e del limitato contributo di Ciulli; 3) violazione dell'art. 99 c.p., per mancanza di motivazione specifica sugli elementi che avrebbero dimostrato una maggiore pericolosità sociale dei condannati in relazione ai precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto in realtà a una rivalutazione del merito: le sentenze di merito avevano fornito motivazione congrua e collegamento probatorio (dichiarazioni testimoniali e intercettazioni) per ritenere Foresto amministratore di fatto e Ciulli complice nella sottrazione di beni e documenti. Ha ricordato che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario provare un nesso causale diretto tra distrazione e fallimento, bastando il depauperamento dell'impresa. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati considerati non consentiti e manifestamente infondati: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e la conferma della recidiva, richiamando il pericoloso curriculum dei rei e l'insufficiente riparazione del danno con la transazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sul travisamento del fatto relativo alla qualificazione di amministratore; utilizzato per contestare la qualifica di amministratore di fatto
art. 219 L.F.
Richiamato unitamente agli artt. della legge fallimentare in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta
art. 123 L.F.
Richiamato nel quadro normativo fallimentare a supporto delle censure sul corretto inquadramento giuridico dei fatti
art. 521 c.p.p.
Richiamato nella enunciazione del motivo di ricorso concernente la violazione e il travisamento del fatto; il giudice di legittimità ha però ritenuto le doglianze generiche e inammissibili
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; i ricorrenti lamentavano il diniego, ma la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito nel valutarle negativamente
art. 133 c.p.
Norma sulla determinazione della pena; richiamata dai ricorrenti per eccessività della pena, ma la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito in presenza di precedenti significativi
art. 99 c.p.
Riguarda la motivazione in tema di pericolosità sociale; i ricorrenti hanno lamentato carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata rispetto ai precedenti e alle modalità del reato
art. 210 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali (escussione ex art. 210) che hanno contribuito alla prova della posizione di Foresto
Massime di principio
- In Cassazione le censure di merito che chiedono una rivalutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se non indicano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La qualificazione di amministratore di fatto è questione di fatto basata su elementi sintomatici di inserimento direttivo nell'organizzazione societaria; se adeguatamente motivata in grado di merito, è insindacabile in sede di legittimità.
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare un nesso causale diretto tra la distrazione patrimoniale e il successivo fallimento; conta il depauperamento e l'uso delle risorse per impieghi estranei all'attività aziendale anche se antecedente alla crisi.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti richiedono che il ricorrente dimostri un difetto motivazionale specifico e non semplicemente un diverso apprezzamento del fatto; la presenza di precedenti gravi può legittimare il rifiuto delle attenuanti e la conferma della recidiva.
- Per ottenere accoglimento di un motivo in Cassazione relativo a violazioni di legge bisogna contestare concretamente la motivazione del giudice di merito, con riferimenti puntuali alle prove e ai passi decisivi della sentenza impugnata.
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