Sentenza n. 14200/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno, presentata il 26 aprile 2025 e riferita a una qualifica conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento e dei termini previsti dall’art. 2 l. 241/1990 e dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, in quanto l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso entro il termine applicabile. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di una pronuncia amministrativa. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha interpretato l’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007 nel senso che l’Amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi. Poiché alla data del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento espresso, è stata accertata l’illegittimità del silenzio. Il Ministero è stato ordinato di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l’inadempimento dell’Amministrazione e ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione dell’autorità competente come Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto dalla disciplina applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
- Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione, richiedendo se necessario le integrazioni, e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi raggiungere al massimo quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato in sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La complessità organizzativa o l’elevato numero di procedimenti analoghi può giustificare la fissazione giudiziale di un termine più ampio per l’adempimento, ma non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento.
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