Sentenza n. 1915/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00466/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva annullato il diniego comunale all’autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva impugnato il diniego definitivo del Comune di Sanremo relativo all’istanza di autorizzazione per una nuova infrastruttura di telecomunicazioni, nonché, in via subordinata, le norme regolamentari comunali e le previsioni del P.U.C. e della disciplina paesistica, chiedendone eventualmente la disapplicazione. Tra i motivi dedotti figuravano la violazione degli artt. 4, 43, 44 e 50 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001, oltre al difetto di istruttoria, per avere il Comune richiesto documentazione ulteriore, imposto la verifica della possibilità di coubicazione con un impianto vicino e motivato genericamente il diniego con riferimento alla non conformità al P.U.C. e al P.T.C.P. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il procedimento seguito. Il Comune ha appellato sostenendo che il regolamento comunale prevedesse soltanto una preferenza per le postazioni già occupate e consentisse all’operatore di dimostrare, con motivi validi e adeguatamente documentati, l’impossibilità della coubicazione; ha inoltre dedotto che il diniego fosse giustificato dalla mancata produzione della documentazione richiesta e dalla mancata dimostrazione dell’impraticabilità del co-siting.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha rilevato che il Comune non aveva raggiunto un accordo con l’operatore e non aveva esercitato la facoltà di imporre la coubicazione mediante lo specifico procedimento previsto dall’art. 50 del d.lgs. 259/2003, comprensivo della consultazione pubblica e dell’individuazione delle aree nelle quali la condivisione fosse necessaria. Il regolamento comunale, pur qualificando le postazioni esistenti come aree preferenziali e prevedendo la considerazione della coabitazione entro 150 metri, era stato interpretato dall’amministrazione come fonte di un obbligo di coubicazione, derogabile solo mediante la prova, a carico dell’operatore, dell’impossibilità della soluzione. Tale disciplina alterava il procedimento legislativo, poiché trasferiva sul privato un onere istruttorio che spettava all’amministrazione e consentiva di imporre sostanzialmente la coubicazione al di fuori dell’art. 50. La reiezione dell’appello ha assorbito i motivi riproposti dall’appellata. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 259/2003
La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate hanno l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria.
La coubicazione può essere imposta dall’autorità soltanto nel rispetto dello specifico procedimento previsto dalla norma, inclusi la consultazione pubblica e l’individuazione delle aree specifiche in cui la condivisione sia necessaria.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
La coubicazione può, inoltre, derivare da un accordo tra il Comune e l’operatore ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003.
La coubicazione può fondarsi su un accordo tra l’amministrazione e l’operatore, ma in assenza di accordo non può essere imposta al di fuori del procedimento previsto dall’art. 50.
art. 4, comma 2, d.lgs. 259/2003
Il procedimento autorizzatorio deve essere condotto secondo le regole del codice delle comunicazioni elettroniche, senza trasformare una generica incompletezza documentale in un ostacolo non previsto dalla legge.
art. 44 d.lgs. 259/2003
Costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della nuova infrastruttura di telecomunicazioni.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego deve indicare in modo specifico le ragioni ostative e il contrasto dell’intervento con gli strumenti urbanistici e territoriali richiamati.
Massime di principio
- La coubicazione di infrastrutture di comunicazione elettronica può essere imposta dall’amministrazione soltanto attraverso lo specifico procedimento previsto dall’art. 50 del d.lgs. 259/2003, nel rispetto dei relativi presupposti e snodi procedimentali, inclusa la consultazione pubblica e l’individuazione delle aree specifiche in cui la condivisione è necessaria.
- Un regolamento comunale può orientare la localizzazione degli impianti verso postazioni già occupate, ma non può trasformare tale preferenza in un obbligo sostanziale di coubicazione imposto al di fuori della procedura legislativa, né può subordinare automaticamente l’autorizzazione alla dimostrazione, da parte dell’operatore, dell’impossibilità del co-siting.
- Quando l’amministrazione intende negare l’autorizzazione per ragioni urbanistiche o territoriali, deve individuare specificamente le disposizioni e le ragioni concrete di contrasto con gli strumenti di pianificazione; una motivazione generica non è sufficiente.
- L’onere di svolgere l’istruttoria necessaria a verificare i presupposti dell’imposizione della coubicazione grava sull’amministrazione e non può essere trasferito sull’operatore mediante una richiesta generalizzata di documentazione o mediante l’imposizione di provare l’inesistenza di soluzioni alternative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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