Sentenza n. 5851/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati: - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia; - degli allegati alla predetta determinazione, in particolare dell'allegato A “ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018” e dell'allegato B; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionale pugliese di determinazione e riparto dell'obbligo di pagamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di attribuzione degli oneri e i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, i relativi allegati e gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello sfondamento, il decreto ministeriale recante le linee guida e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta in materia di payback. Il versamento è stato riferito dapprima alla quota del 48 per cento prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 e, successivamente, alla quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le amministrazioni regionali, tuttavia, non hanno prodotto le attestazioni di tempestivo versamento previste dalla normativa, necessarie per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava in giudizio la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni previste dalla disciplina sopravvenuta, attestazioni che devono accertare il tempestivo versamento e comunicare tale circostanza alla segreteria del TAR. Tuttavia, la richiesta della ricorrente è stata valutata come espressione di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Dopo avere dato alle parti avviso in udienza della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la disciplina legislativa di base dell'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Prevede la riduzione dell'importo dovuto dalle aziende che abbandonano il contenzioso o non lo hanno instaurato, stabilendo che il versamento integrale e tempestivo della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni; la cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento amministrativo del versamento.
art. 7 d.l. n. 95/2025
Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Riduce al 25 per cento la quota dovuta dalle imprese che effettuano il pagamento entro il termine previsto e stabilisce che l'accertamento regionale o provinciale del versamento determina la cessazione della materia del contendere.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di dare alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione; il TAR ha adempiuto a tale onere in udienza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l'interesse alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback sui dispositivi medici, quando prevista dalla disciplina sopravvenuta in collegamento con il pagamento di una quota ridotta, richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali o provinciali che accertino il tempestivo versamento e siano comunicate alla segreteria del TAR; in mancanza di tali attestazioni, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione della parte di avere effettuato il pagamento della quota ridotta e di non avere più interesse alla decisione può comunque fondare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non risultino integrati i presupposti documentali necessari per la formale cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve previamente darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; l'avviso può essere dato a verbale nel corso dell'udienza.
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