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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23343/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto una società sostenendo di aver lavorato per molti anni alle sue dipendenze, dal 1998 al 31 maggio 2011, come direttore generale e amministratore, senza regolarizzazione formale, pur avendo sottoscritto soltanto contratti di agenzia che assumeva essere simulati. Chiedeva somme molto elevate a titolo di differenze retributive come direttore generale, previo riconoscimento della qualifica di quadro, e a titolo di compensi come amministratore delegato. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto la simulazione del rapporto di agenzia, accertato uno svolgimento di mansioni riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato, escluso però che in primo grado fosse stata proposta la domanda di riconoscimento della qualifica dirigenziale, e condannato la società solo al pagamento del TFR, quantificato in euro 21.084,01 oltre accessori. In cassazione la società ricorrente principale ha censurato: 1) la violazione dell'art. 1742 c.c. e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il rapporto fosse effettivamente di agenzia; 2) la violazione dell'art. 2094 c.c., assumendo che mancassero gli indici della subordinazione e che la Corte d'appello avesse qualificato erroneamente il rapporto come subordinato. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di differenze retributive era già in primo grado riferita alla qualifica dirigenziale e che quindi la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come nuova la domanda di riconoscimento del livello dirigenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretta, e comunque non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità, la valutazione di merito con cui la Corte d'appello aveva escluso l'effettività del contratto di agenzia e accertato, in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ha inoltre ritenuto infondata la censura del ricorrente incidentale, confermando che in primo grado la domanda era limitata al riconoscimento del livello di quadro e che la domanda di qualifica dirigenziale introdotta in appello costituiva domanda nuova, incidendo su petitum e causa petendi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1742 c.c.

    richiamato dalla società per sostenere la qualificazione del rapporto come agenzia; la Corte ribadisce che il nomen iuris non prevale sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

  • art. 1362 c.c.

    invocato in tema di interpretazione degli atti e del comportamento delle parti, ma non ritenuto dirimente rispetto all'accertamento fattuale della natura del rapporto.

  • art. 1363 c.c.

    invocato dalla ricorrente principale nelle censure interpretative del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    invocato dalla ricorrente principale nelle censure interpretative del contratto.

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione richiede il vincolo di soggezione personale al potere direttivo del datore di lavoro; ove tale elemento non sia agevolmente apprezzabile, possono assumere rilievo indizi complementari e sussidiari.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte lo applica per affermare che la domanda di riconoscimento della qualifica dirigenziale proposta per la prima volta in appello era nuova e quindi inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte conferma che la domanda esaminata in appello aveva un oggetto diverso da quella proposta in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    criterio di deduzione delle violazioni di legge formulato nei motivi del ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    criterio di deduzione dei vizi processuali invocato nel ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte osserva che la motivazione della sentenza di merito era immune dai vizi denunciabili sotto il nuovo paradigma dell'omesso esame.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen iuris attribuito dalle parti e la prolungata esecuzione del rapporto non sono elementi assorbenti: prevalgono le concrete modalità di svolgimento della prestazione.
  • La subordinazione è integrata dal vincolo di soggezione personale al potere direttivo del datore di lavoro; quando tale elemento non sia immediatamente apprezzabile per la natura delle mansioni, il giudice può ricorrere a indici sussidiari e complessivi, come continuità della prestazione, coordinamento organizzativo, orario, compenso periodico e assenza di autonoma struttura imprenditoriale.
  • L'accertamento circa la riconducibilità del rapporto a lavoro subordinato o autonomo è tipicamente un giudizio di fatto, censurabile in cassazione solo per errori di sussunzione giuridica o per vizi motivazionali rilevanti nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • La prestazione lavorativa resa stabilmente nei locali aziendali, con mezzi dell'impresa e secondo modalità proprie di un lavoratore subordinato, può costituire un significativo indice presuntivo di subordinazione, superabile solo da prova contraria del datore di lavoro.
  • In sede di appello non è consentito mutare il petitum o la causa petendi introducendo una domanda diversa rispetto a quella proposta in primo grado; la richiesta di una qualifica professionale sensibilmente superiore può integrare domanda nuova quando non sia già compresa, nemmeno implicitamente, nella domanda originaria.
  • La figura dell'amministratore di fatto o del direttore generale non coincide automaticamente con la qualifica dirigenziale in senso lavoristico; occorre distinguere il rapporto societario dall'inquadramento nel rapporto di lavoro tecnico-subordinato.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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