Cassazione Civile, Ordinanza n. 04514/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per maggior reddito relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, fondando la ripresa su un ragionamento presuntivo: confronto tra le fatture di acquisto del gasolio e la sua incidenza sui ricavi, con accertamento di maggiori introiti in presenza di incongruità rispetto ai parametri ministeriali richiamati dall'art. 7-sexies del d.l. n. 5/2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la CTR Toscana, in appello, aveva invece respinto il gravame dell'Agenzia ritenendo, in sostanza, necessaria l'inattendibilità formale della contabilità, l'incongruità rispetto agli studi di settore e comunque altri elementi di riscontro oltre al singolo elemento presuntivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la presunzione semplice può anche fondarsi su un solo fatto, purché grave e preciso, senza necessità di ulteriori riscontri.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva errato nel ritenere che la presunzione semplice non potesse fondarsi su un solo elemento e dovesse essere corroborata da ulteriori riscontri. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di presunzioni semplici, gli elementi indiziari non devono necessariamente essere plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su uno solo di essi, purché grave e preciso, mentre la concordanza assume rilievo solo in caso di concorso di più elementi. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7-sexies d.l. n. 5/2009
Richiamato quale base dei parametri ministeriali utilizzati dall'Ufficio nel ragionamento presuntivo sull'incongruità dei costi di carburante rispetto ai ricavi.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Invocato dall'Agenzia a sostegno del potere di accertamento fondato su presunzioni semplici e della possibilità di ricostruire il maggior reddito anche sulla base di un solo elemento grave e preciso.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Invocato dall'Agenzia per sostenere l'accertamento induttivo dell'IVA sulla base di presunzioni semplici, senza necessità di plurimi riscontri.
art. 7-sexies d.l. n. 5/2009
La Corte lo menziona solo come riferimento dei parametri ministeriali usati nell'accertamento, senza svolgere un'interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- In tema di presunzioni semplici, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento indiziario, purché esso presenti i requisiti di gravità e precisione; la concordanza è richiesta solo quando gli indizi siano più di uno.
- Nel giudizio tributario, non è corretto escludere la legittimità dell'accertamento presuntivo sul solo presupposto che l'Ufficio non abbia corroborato l'indizio principale con ulteriori elementi, se l'elemento valorizzato è idoneo da solo a sorreggere la pretesa.
- La valutazione circa l'idoneità di un dato indiziario a fondare la presunzione attiene al giudizio di diritto sulla corretta applicazione dei criteri legali delle presunzioni, non alla mera ricostruzione del fatto quando la censura investe il principio giuridico applicato dal giudice di merito.
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