Ordinanza n. 1254/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di RIGETTO dell’istanza di emersione n. -OMISSIS- (cod. reg. P-NA/L/N/2020/-OMISSIS-), adottato dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) di Napoli in data 19/02/2025 notificato in data 30/03/2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione e degli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, sotto il profilo procedurale, la violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di rigetto e il provvedimento finale erano stati comunicati mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 21-bis l. 241/1990, in ragione dell'assenza di un indirizzo PEC nell'istanza, senza che l'Amministrazione tentasse la notificazione personale presso il domicilio fisico del lavoratore, indicato nell'istanza e distinto da quello della datrice di lavoro. Tale modalità avrebbe impedito la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Sul piano sostanziale, il rigetto era fondato sulla carenza del requisito reddituale della datrice di lavoro, deceduta oltre tre anni prima dell'adozione degli atti. Il ricorrente ha sostenuto che il decesso del datore, quale causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, non dovesse determinare automaticamente il rigetto, ma consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in coerenza con la finalità della normativa sull'emersione e con le circolari ministeriali pertinenti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris. Ha reputato meritevole di approfondimento la censura procedurale, rilevando che la pubblicazione sul sito istituzionale costituisce modalità estrema, utilizzabile quando la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa; nel caso concreto risultava invece indicato un domicilio fisico del lavoratore, presso il quale non risultava tentata alcuna notificazione. La mancata comunicazione individuale avrebbe quindi impedito l'esercizio delle garanzie partecipative e delle osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990. Il Collegio ha inoltre ritenuto meritevole di approfondimento la questione sostanziale relativa agli effetti del decesso della datrice di lavoro sul requisito reddituale e alla possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, quando l'esito negativo dipenda da una causa di forza maggiore estranea alla sfera di controllo del lavoratore. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché il rigetto lasciava il ricorrente privo di valido titolo di soggiorno, esponendolo al rischio concreto e imminente di espulsione e a un pregiudizio grave e irreparabile per il percorso di integrazione sociale e lavorativa. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta e l'efficacia del rigetto è stata sospesa. La trattazione di merito è stata fissata al 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 21-bis l. 241/1990
La pubblicazione sul sito istituzionale, utilizzata per la comunicazione degli atti, è stata considerata modalità estrema, ammissibile solo quando la comunicazione personale sia impossibile o particolarmente gravosa.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione personale del preavviso di rigetto ha impedito al ricorrente di presentare osservazioni, determinando una possibile lesione delle garanzie partecipative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La comunicazione degli atti procedimentali mediante pubblicazione sul sito istituzionale, quando prevista come modalità residuale, non è legittima se l'amministrazione dispone di un domicilio fisico preciso dell'interessato e non dimostra di aver tentato la comunicazione personale o l'impossibilità o particolare gravosità della stessa.
- La mancata comunicazione personale del preavviso di rigetto, in presenza di un recapito utile dell'interessato, può ledere le garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis l. 241/1990 e viziare il procedimento, quando impedisca concretamente la presentazione di osservazioni.
- Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare, il decesso del datore di lavoro, se intervenuto per una causa non imputabile al lavoratore e fuori dalla sua sfera di controllo, può richiedere una valutazione non automatica del rigetto fondato sulla carenza del requisito reddituale, anche alla luce della finalità della disciplina di emersione e della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
- Ai fini della tutela cautelare, sussiste il periculum in mora quando il rigetto dell'istanza di emersione lasci il cittadino straniero privo di valido titolo di soggiorno e lo esponga concretamente e imminentemente al rischio di espulsione, con pregiudizio grave e irreparabile per il percorso di integrazione sociale e lavorativa.
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