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Sentenza

Sentenza n. 8473/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.7.2024, P.15067/2024, Pratica n. 7/V7/2022, con cui si è disposto - in relazione al quadriennio corrente dal 23.6.2017 al 23.6.2021 – “il mancato superamento, per valutazione non positiva (…), della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 22.6.2021, con invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino di procedere a rivalutazione per il periodo dal 22/6/2021 al 22/6/2022”; del decreto del Ministro della Giustizia del 27.10.2024 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202413512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM che ha disposto il mancato superamento della settima valutazione di professionalità per carenza del parametro della diligenza, nonché il decreto ministeriale conseguente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi amministrativi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la delibera del CSM deducendo, in sintesi, violazione di legge ed eccesso di potere per utilizzazione di elementi non rilevanti, motivazione carente o erronea, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e adozione di un metodo di valutazione non previsto. Ha sostenuto che i ritardi nel deposito dei provvedimenti fossero dovuti all’elevato e strutturale carico di lavoro, alla particolare natura delle funzioni tutelari e a esigenze personali e familiari; che le precedenti valutazioni di professionalità positive non potessero essere rivalutate negativamente; che il CSM avesse enfatizzato dati parziali e non comparabili, omettendo di considerare la maggioranza dei depositi tempestivi, l’assidua presenza in ufficio, la laboriosità e l’assenza di segnalazioni negative da parte di avvocati o parti. Ha inoltre contestato la prevalenza attribuita alla relazione del presidente di sezione rispetto al rapporto del presidente del tribunale e ad altre valutazioni positive. Dopo la definizione del procedimento disciplinare con irrogazione della censura per i medesimi fatti, ha chiesto il rinvio della trattazione, la rimessione alla Corte costituzionale della questione concernente il possibile cumulo tra sanzione disciplinare e valutazione professionale non positiva e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha escluso il rinvio della trattazione, rilevando che il procedimento disciplinare si era concluso con una censura e richiamando la circolare CSM n. 20691/2007, secondo cui i fatti accertati in sede disciplinare sono autonomamente valutabili dal CSM ai fini della professionalità, indipendentemente dall’esito disciplinare. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 11 d.lgs. 160/2006 includa espressamente, nel parametro della diligenza, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti. Il CSM dispone di un ampio margine di apprezzamento, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, ingiustizia, irrazionalità, erronea ricostruzione dei fatti, incongruenza dei presupposti o illogicità della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di autogoverno. Nel caso concreto, i ritardi risultavano plurimi, di notevole entità, distribuiti lungo l’intero quadriennio e particolarmente significativi nel 2020 e nel primo semestre 2021, con percentuali elevate, ritardi spesso superiori all’anno e produttività calante. Tali dati erano ritenuti idonei a dimostrare una carenza significativa della diligenza. Le precedenti valutazioni positive e le pregresse vicende disciplinari erano state richiamate in funzione ricostruttiva, senza indebita estensione a periodi diversi né trasformazione delle precedenti valutazioni in giudizi negativi. Le ragioni giustificative dedotte, relative al carico di lavoro, alle funzioni tutelari e alle esigenze familiari, non raggiungevano una soglia probatoria elevata e non spiegavano la sistematicità e continuità dei ritardi. Il TAR ha quindi ritenuto ragionevole e coerente il giudizio del CSM e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, nonché insussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale UE.

Norme richiamate

  • art. 105 Cost.

    Il CSM esercita le proprie prerogative in materia di valutazione della professionalità dei magistrati, disponendo di un ampio potere di apprezzamento di merito.

  • art. 11 d.lgs. 160/2006

    tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità

    La valutazione periodica riguarda, tra gli altri, i parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 160/2006

    la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie

    Il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti costituisce componente autonoma e rilevante del parametro della diligenza professionale.

  • circolare CSM n. 20691 dell'8 ottobre 2007

    i fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall’esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare

    I fatti accertati in sede disciplinare possono essere autonomamente considerati nella valutazione di professionalità, anche se il procedimento disciplinare si è concluso con assoluzione o con una sanzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni di professionalità dei magistrati, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti rientra espressamente nel parametro della diligenza e può fondare, se significativamente carente, il giudizio di non positivo superamento della valutazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni del CSM è limitato alla verifica della corretta ricostruzione dei fatti, della congruenza dei presupposti e della logicità e ragionevolezza della motivazione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di autogoverno nell’apprezzamento di merito.
  • Ritardi numerosi, gravi, protratti per l’intero quadriennio e accompagnati da percentuali elevate e da una produttività calante possono dimostrare una carenza significativa della diligenza professionale, anche in presenza di una laboriosità o di una presenza in ufficio non contestate.
  • Le precedenti valutazioni positive di professionalità non impediscono al CSM di valutare negativamente il quadriennio successivo sulla base dei dati propri del periodo esaminato; il richiamo a precedenti criticità è legittimo se svolto in funzione ricostruttiva e senza trasformare retroattivamente le precedenti valutazioni in giudizi negativi.
  • I fatti accertati in sede disciplinare possono essere oggetto di autonoma valutazione ai fini della professionalità, indipendentemente dall’esito del procedimento disciplinare; il cumulo valutativo non è di per sé incompatibile con la successiva considerazione degli stessi fatti nella progressione professionale.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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