Sentenza n. 8265/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Presidente del Comitato centrale n. 78 del 25 giugno 2025, di avviso di avvio del procedimento amministrativo di ricostituzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in parte qua; - del Regolamento del Presidente del Comitato centrale n. 77 del 25 giugno 2025, recante “Modalità di controllo dei requisiti nell’ambito della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi”, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di avvio del procedimento di ricostituzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori e regolamento sulle modalità di controllo dei requisiti, entrambi impugnati in parte qua
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ricorrente aveva chiesto l’annullamento, in parte qua, del decreto di avvio del procedimento amministrativo di ricostituzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e del regolamento recante le modalità di controllo dei requisiti nell’ambito della medesima procedura. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che il processo amministrativo sia informato al principio dispositivo e che la parte ricorrente mantenga la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, potendo dichiarare il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio. In assenza di una giurisdizione oggettiva sull’illegittimità degli atti, il giudice non può proseguire d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire ed è quindi tenuto a prendere atto della dichiarazione. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale dell’amministrazione e l’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse alla decisione
La disposizione consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione; nel caso concreto il venir meno dell’interesse è stato dichiarato dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara in modo inequivoco di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, non esercitando una giurisdizione oggettiva sull’illegittimità degli atti, deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d’ufficio il processo né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire dopo che quest’ultimo abbia dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.
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