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Legge

L.R. Toscana 2/2008

Disposizioni per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale con rapporto di lavoro a termine.

Normativa regionaleL.R. Toscana 2/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il solo triennio 2008-2010, procedure riservate per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato nel servizio sanitario regionale toscano, a favore di personale già in servizio con contratti a termine o con collaborazioni/lavoro autonomo, con specifici requisiti di anzianità e precedenza. L’attuazione deve avvenire nel rispetto degli equilibri economico-finanziari aziendali.

Stabilizzazione del personale precario del SSR toscano

Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale toscano

La legge regionale Toscana disciplina misure straordinarie e temporanee per la copertura di posti nel servizio sanitario regionale, rivolte al personale non dirigenziale già impiegato con rapporti flessibili o a termine. Le procedure sono limitate al triennio 2008-2010 e operano nell’ambito delle aziende ed enti del SSR toscano.

Assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2008-2010

Per il triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del SSR devono coprire, tramite procedure concorsuali riservate, i posti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi a profili non dirigenziali derivanti dalla trasformazione di posti già occupati da personale a tempo determinato alla data del 23 aprile 2007.

Destinatari e requisiti di accesso

Le procedure concorsuali sono riservate al personale non dirigenziale che sia in possesso dei requisiti ordinari per l’accesso al servizio sanitario nazionale e che rientri in una delle seguenti situazioni:

  • sia in servizio a tempo determinato presso un’azienda o ente del SSR alla data di entrata in vigore della legge e abbia maturato almeno tre anni di anzianità, anche non continuativi, dopo il 31 dicembre 2001;
  • sia in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge e maturi il triennio in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, purché la proroga sia intervenuta entro il 23 aprile 2007;
  • abbia prestato servizio a tempo determinato presso un’azienda o ente del SSR per almeno tre anni, anche non continuativi, dopo il 31 dicembre 2001.

L’anzianità richiesta deve essere maturata presso aziende ed enti del SSR; è valida anche se il servizio è stato prestato a tempo parziale e può essere raggiunta sommando servizi in profili diversi. La stessa anzianità vale sia come requisito di ammissione sia come titolo valutabile nel concorso, con valutazione proporzionale per il tempo parziale.

Limiti di partecipazione e scelta della sede

Il personale interessato può partecipare a una sola procedura concorsuale riservata e non è ammesso se già inquadrato a tempo indeterminato in un’altra pubblica amministrazione nello stesso profilo.

Per i soggetti con i requisiti più ampi legati alle lettere a) e b), la partecipazione è ammessa presso l’azienda o ente in cui prestavano servizio alla data di entrata in vigore della legge, nel profilo allora posseduto purché vi fosse almeno un anno di anzianità, oppure nel profilo in cui è stata maturata la maggiore anzianità.

Per chi rientra nella lettera c), la partecipazione è ammessa nell’azienda o ente in cui sono stati maturati i tre anni di anzianità oppure, se il servizio è stato svolto presso più amministrazioni, nell’ultima azienda o ente di servizio; in alternativa, è possibile concorrere per l’ultimo profilo posseduto, se in esso è stato maturato almeno un anno, oppure per il profilo di maggiore anzianità.

Regole procedurali, graduatorie e precedenze

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica il regolamento concorsuale del personale non dirigenziale del SSN di cui al d.P.R. n. 220/2001.

Le graduatorie possono essere utilizzate solo per coprire i posti indicati nei rispettivi bandi e perdono efficacia una volta esaurita tale copertura. Nello scorrimento delle graduatorie, hanno precedenza i soggetti che avevano già maturato i tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della legge.

Per i soggetti della lettera b), che possono partecipare anche prima del compimento del triennio, l’immissione in ruolo è consentita solo dopo l’effettivo maturarsi dei tre anni di servizio e solo se il posto è disponibile.

Sono inoltre esonerati dalla procedura concorsuale e hanno precedenza per l’immissione in ruolo, nell’azienda o ente in cui avrebbero titolo a partecipare, i soggetti che:

  • possiedono i requisiti delle lettere a) o c);
  • risultano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria valida di concorso pubblico di un’azienda o ente del SSR per assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo;
  • presentano apposita domanda.

Tale disciplina si applica anche ai soggetti della lettera b), ma la precedenza opera solo al raggiungimento del triennio e solo nei confronti di chi si trovi nelle medesime condizioni previste per quella categoria.

Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, le aziende e gli enti del SSR possono continuare ad avvalersi dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in deroga alle regole ordinarie sulla proroga e sulla durata dei contratti a termine, entro i limiti delle effettive e indifferibili necessità.

Assunzioni a tempo determinato da collaborazioni e incarichi libero-professionali

Nel triennio 2008-2010 le aziende e gli enti del SSR devono coprire anche posti a tempo determinato, relativi a profili non dirigenziali, derivanti dalla trasformazione di posizioni già occupate al 23 aprile 2007 con collaborazioni coordinate e continuative o con incarichi libero-professionali.

La copertura avviene mediante procedure selettive riservate ai soggetti presenti nell’azienda o ente alla data di entrata in vigore della legge, purché abbiano intrattenuto con l’ente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altri rapporti libero-professionali per una durata complessiva di almeno un anno, raggiunta al 29 settembre 2006.

I destinatari possono partecipare a una sola procedura selettiva riservata e devono:

  • possedere i requisiti ordinari per l’accesso al servizio sanitario nazionale;
  • aver svolto il predetto anno di attività dopo il 31 dicembre 2001;
  • aver svolto attività corrispondente al profilo messo a selezione.

Le procedure si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato.

Equilibri finanziari e applicazione

L’attuazione della legge da parte delle aziende e degli enti del SSR deve avvenire nel rispetto degli obiettivi aziendali di equilibrio economico-finanziario concordati annualmente con l’amministrazione regionale.

Entrata in vigore e portata temporale

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina sostanziale, però, è espressamente circoscritta al triennio 2008-2010 e a situazioni di servizio maturate entro le date indicate dalla stessa legge.

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