Sentenza del 20/02/2020 n. 2550 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 78/2020 CLASSAMENTO IMMOBILI - Rendita catastale - Procedura DOCFA - - Avviso di classamento - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica di classamento che ha riclassificato il locale da categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola) a C/2 (magazzini e locali di deposito). Il ricorrente denunciava la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, carenza di motivazione dell'avviso e la tesi che i locali (WC e spogliatoio, pertinenze di un fondo agricolo) fossero inidonei a produrre reddito e quindi riconducibili alla ruralità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che non fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale perché non è stato eseguito un sopralluogo e si trattava di classamento ordinario. Sul profilo motivazionale, essendo intervenuta la procedura DOCFA presentata dal contribuente e non essendo stati disattesi gli elementi di fatto indicati, l'avviso che indicava i dati oggettivi e la classe attribuita è risultato sufficiente. Sostanzialmente l'Ufficio ha effettuato una valutazione giuridico-tecnica ritenendo non sussistere il requisito previsto dall'art.9 comma 3 lett. d) del D.L. 557/1993 (il volume di affari agricolo del conduttore deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo): dal modello IVA 2018 il volume d'affari agricolo era €10.315,00 mentre il reddito complessivo risultava €47.822,00, dunque il requisito non era soddisfatto e la classificazione D/10 non poteva essere riconosciuta. Condanna della ricorrente alle spese processuali (liquidate in €768 oltre oneri).
Norme richiamate
D.L. 16/1993 art.2 e D.M. 701/1994 (procedura DOCFA)
La procedura DOCFA implica che il contribuente indichi gli elementi fattuali rilevanti; se l'Ufficio non disattende tali elementi, l'avviso di classamento può limitarsi a indicare i dati oggettivi accertati e la classe attribuita (motivazione minima sufficiente).
Decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, art.9 comma 3, lett. b) e d)
"3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: .... b) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a ), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento; .... d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 933."
Per il riconoscimento della ruralità (e quindi della categoria D/10) è necessario che il volume d'affari agricolo del conduttore superi il 50% del reddito complessivo; in mancanza, l'immobile non può essere considerato rurale e va riclassato.
Legge 26 febbraio 1994, n.133 (conversione D.L. 557/1993)
Con la conversione sono state chiarite modifiche al D.L. 557/1993; risulta altresì che il comma 3-bis richiamato dal ricorrente è stato abrogato nella versione applicabile, per cui la disciplina applicabile è quella di cui al comma 3.
Giurisprudenza: Cass. civ. sez. VI, 16/06/2016, n.12497 (richiamata)
Principio secondo cui, in caso di attribuzione della rendita a seguito di DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è soddisfatto dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe solo se gli elementi di fatto comunicati dal contribuente non sono stati modificati dall'Ufficio; se invece l'Ufficio modifica dati fattuali, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
Massime di principio
- Se la rendita catastale deriva da procedura DOCFA presentata dal contribuente, l'avviso di classamento può motivare sinteticamente indicando i dati oggettivi e la classe attribuita, purché l'Ufficio non abbia disatteso o modificato gli elementi di fatto forniti dal contribuente.
- Quando l'Ufficio modifica i dati fattuali indicati dal contribuente, la motivazione deve essere dettagliata e specificare le differenze rilevate per consentire l'esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Il contraddittorio endoprocedimentale preventivo non è sempre obbligatorio: è necessario soprattutto quando sia richiesto un sopralluogo o una stima diretta (immobili a destinazione speciale); per i classamenti ordinari basati su stima comparativa il sopralluogo non è sempre necessario.
- Per ottenere la qualificazione rurale/D10 è indispensabile dimostrare documentalmente che il volume d'affari agricolo del conduttore supera il 50% del reddito complessivo (modelli IVA, dichiarazioni reddituali, iscrizione Registro Imprese, ecc.). In mancanza, è corretto il riclassamento in categoria ordinaria (es. C/2).
- In contestazioni analoghe è strategico: 1) verificare se l'Ufficio ha effettivamente modificato elementi fattuali indicati nella DOCFA e, in caso affermativo, richiedere motivazione dettagliata; 2) produrre documentazione probatoria sul volume d'affari agricolo e sulla destinazione d'uso; 3) chiedere, se necessario, accesso agli atti e sopralluogo giudiziale o perizia tecnica.
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