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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 746 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sostenendo la falsa applicazione dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, richiamato dalla disciplina INVIM. Ha contestato il valore attribuito al terreno, pari a 160.000.000 di lire, ritenendo che la CTR non avesse applicato i criteri estimativi previsti dalla legge e avesse determinato il valore in modo discrezionale e privo di adeguati elementi giustificativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile e ha respinto il ricorso. Secondo la Corte, la censura non riguardava una vera violazione di legge, ma contestava in realtà la valutazione dei fatti e la sufficienza della motivazione con cui la CTR aveva determinato il valore del terreno. Tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.900 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3

    consentendo a quest'ultimo di utilizzare allo scopo qualsivoglia "elemento di valutazione"

    La norma disciplina i poteri dell'ufficio nella rettifica del valore dichiarato e consente di utilizzare qualsiasi elemento idoneo alla valutazione, non imponendo necessariamente uno specifico metodo estimativo.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, disciplina INVIM

    La disposizione viene richiamata quale base normativa per la determinazione del valore del terreno ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le contestazioni relative all'insufficienza, contraddittorietà o inidoneità della motivazione e degli elementi di fatto posti a fondamento della stima devono essere formulate come vizio motivazionale, non come violazione o falsa applicazione di legge.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Quando si contesta il metodo giuridico applicato dal giudice o dall'amministrazione, la censura può riguardare la violazione di legge; quando invece si contesta la valutazione delle prove, dei dati estimativi o la sufficienza della motivazione, occorre dedurre uno specifico vizio motivazionale.
  • La determinazione del valore di un immobile a fini fiscali può fondarsi su diversi elementi di valutazione, comprese comparazioni con terreni limitrofi e caratteristiche urbanistiche, purché la motivazione esponga in modo comprensibile le ragioni della stima.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito della stima effettuata dal giudice tributario: verifica soprattutto la corretta individuazione del vizio denunciato e l'esistenza di una motivazione giuridicamente adeguata.
  • Una censura formalmente qualificata come violazione di legge, ma sostanzialmente diretta a contestare l'accertamento dei fatti o il valore attribuito a un bene, può essere dichiarata inammissibile.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, ove previsto, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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