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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25406/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società immobiliare per il pagamento del residuo prezzo di una compravendita di un alloggio. L'acquirente, che aveva anche la qualità di amministratrice della società al momento della costituzione, si è opposta sostenendo di avere integralmente pagato il prezzo: una parte mediante accollo di mutuo e la restante con versamento al venditore, come risultante da una scrittura privata qualificata come quietanza liberatoria. La società, poi fallita, ha contestato che tale documento provenisse da soggetto munito di poteri rappresentativi e ha sostenuto che l'acquirente fosse ancora debitrice della somma ingiunta. L'opposizione è stata respinta in primo grado e in appello. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante il patto fiduciario con l'amministratore di fatto della società; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per avere qualificato la scrittura del 20 dicembre 2006 come accordo tra privati non riferibile alla società; 3) violazione degli artt. 2697 e 2384 c.c. e delle norme sull'interpretazione contrattuale per aver escluso la prova dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva sottoscritto gli atti e per non avere valorizzato la dichiarazione di estinzione dell'obbligazione; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e delle norme ermeneutiche e degli artt. 2733 e 2734 c.c. per avere valutato erroneamente le dichiarazioni rese in interrogatorio formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale non era deducibile nei limiti prospettati dalla ricorrente; inoltre non ricorrevano i presupposti per configurare la violazione dell'art. 116 c.p.c., né dell'art. 2697 c.c., né delle norme sull'interpretazione dei contratti, perché il giudice di merito aveva esaminato le risultanze istruttorie e ritenuto non provato il pagamento del saldo prezzo, considerando inopponibili al fallimento le scritture private prodotte. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difese dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o fuori dai limiti legali, disattende prove legali valutandole liberamente, oppure attribuisce piena prova a elementi che richiedono invece valutazione; non è invece deducibile per contestare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per veicolare censure che, nella sostanza, mirano a contestare solo la motivazione o la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei ristretti limiti ancora consentiti dalla norma, e comunque è precluso in presenza di doppia conforme nei termini indicati dalla decisione.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    La presenza di doppia conforme preclude la censura di omesso esame del fatto storico rilevante, quando il fatto sia stato comunque considerato dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 2384 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza verso i terzi, ma la Corte non ravvisa una violazione della norma perché la censura investe in realtà l'accertamento di fatto sulla spendita dei poteri rappresentativi.

  • artt. 1362, 1367 e 1371 c.c.

    Le censure sulle scritture private e sul patto fiduciario sono inammissibili se non indicano specificamente i canoni ermeneutici violati e si risolvono nella richiesta di una diversa interpretazione del documento.

  • artt. 2733 e 2734 c.c.

    Il motivo che contesta la valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale resta una censura di merito, non una vera violazione di legge, se mira a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Hanno regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o illegittimamente acquisite, abbia disatteso prove legali con valutazione discrezionale, oppure abbia attribuito valore di piena prova a elementi che richiedevano invece apprezzamento; non è configurabile se la doglianza investe soltanto la valutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la mera insufficienza o non condivisibilità dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito; in presenza di doppia conforme, la censura è ulteriormente compressa nei limiti di legge.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ha invertito l'onere della prova rispetto alla struttura della fattispecie; non sussiste quando si contesta la valutazione delle prove offerte dalle parti.
  • Le censure sulle norme di interpretazione del contratto o della scrittura privata sono ammissibili solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo il giudice se ne sia discostato; altrimenti la doglianza si traduce in una richiesta di interpretazione alternativa del documento ed è inammissibile.
  • Le dichiarazioni rese in interrogatorio formale e, più in generale, gli elementi istruttori non possono essere rivalutati in cassazione come se il giudizio di legittimità fosse un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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