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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19739/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ammazzini ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado sul diniego di scioglimento della comunione e sull'indivisibilità dell'immobile. Ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione e violazione del diritto di difesa, lamentando che la Corte d'appello avrebbe confermato una sentenza basata su un errore di fatto (data del contratto di compravendita e dichiarazione sulla comunione legale nel contratto); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 179, lett. b) c.c., deducendo che l'accertamento di una donazione indiretta richiede prova molto incisiva e che le dichiarazioni dei parenti e le ricevute non sarebbero sufficienti; 3) violazione del giusto processo per omessa valutazione del giudicato esterno (prodotta in appello una precedente sentenza che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto avere efficacia decisiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ammazzini. Quanto al primo motivo, ha ricordato che la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono di competenza del giudice di merito e non sindacabili in cassazione, e che l'appello consente alla Corte d'appello di sostituire la motivazione purché rimanga nei limiti del devolutum. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l'art. 179 lett. b) c.c. può essere applicato anche alle donazioni indirette e che la comprovazione del collegamento tra la somma erogata dal genitore e l'acquisto può giustificare l'esclusione del bene dalla comunione legale; la Corte d'appello aveva ritenuto riscontrate le dichiarazioni dei congiunti dalla documentazione bancaria e dalle ricevute. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di giudicato esterno perché la sentenza prodotta in appello era priva della certificazione di passaggio in giudicato (art. 124 disp. att. c.p.c.) e l'onere di provare il passaggio in giudicato gravava sul ricorrente; inoltre la pronuncia citata non dimostrava la qualità di comproprietario. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore della controricorrente e la precisazione sull'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 179, lettera b) c.c.

    La Corte ha ritenuto che la norma, che parla di "liberalità", può configurare anche la donazione indiretta e che il pagamento parziale del prezzo da parte di un terzo può configurare una liberalità collegata all'acquisto, con attribuzione proporzionale della quota di proprietà corrispondente alla provvista

  • art. 342 e segg. c.p.c. (motivazione)

    Richiamata in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ribadito che il giudice di merito deve indicare le ragioni del proprio convincimento, ma le valutazioni probatorie rientrano nella discrezionalità del giudice e non sono sindacabili in cassazione salvo vizio di diritto palese

  • art. 116, commi 1 e 2 c.p.c.

    Il principio per cui la valutazione del materiale istruttorio e la formazione del convincimento del giudice di merito non sono soggetti a revisione in sede di legittimità se fondati su motivazione logica e coerente

  • art. 378 c.p.c.

    Norma processuale richiamata in relazione al deposito di memorie in prossimità dell'udienza pubblica; la Corte ha preso atto del deposito della controricorrente

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiesta certificazione del passaggio in giudicato per far valere una sentenza come fatto esterno: la Corte ha ritenuto insufficiente la semplice produzione della sentenza priva della certificazione di non impugnabilità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto, l'apprezzamento della prova testimoniale e documentale e la scelta delle fonti di prova sono riservate al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione salvo vizi di diritto ben specificati.
  • La Corte d'appello può, nei limiti del devolutum, sostituire la motivazione del giudice di primo grado se la nuova motivazione è fondata sulle risultanze processuali già acquisite e non introduce fatti nuovi.
  • L'art. 179 lett. b) c.c. può essere interpretato estensivamente per ricomprendere le liberalità costituite da donazioni indirette: il pagamento totale o parziale del prezzo da parte di un terzo, se dimostrato il nesso tra la dazione e l'acquisto, può escludere il bene dalla comunione legale proporzionalmente alla provvista.
  • Chi intende far valere un giudicato esterno deve provare non solo il contenuto della sentenza richiamata ma anche il suo passaggio in giudicato mediante la certificazione prevista (art. 124 disp. att. c.p.c.); la mancata produzione di tale certificazione rende inammissibile la relativa eccezione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come mezzo per ottenere una rinnovata valutazione del merito o una diversa lettura delle prove; le doglianze devono essere incentrate su rilevanti questioni di diritto e vizî giuridici della motivazione.

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