Sentenza n. 8481/2026 - Roma, Sezione 5Q
per ottenere, previa tutela cautelare la declaratoria dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, chiedendo anche tutela cautelare. Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto con ordinanza n. 18419 del 23 ottobre 2024 il deposito di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano. Il ricorrente non ha ottemperato a tale adempimento nei termini assegnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente l'assenza di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano e il mancato deposito della stessa in esecuzione dell'ordinanza istruttoria. La decisione è stata adottata senza esaminare le ulteriori questioni relative al silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda di visto. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ordine del giudice amministrativo di depositare una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere in Italia comporta l'inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le questioni di merito.
- Quando l'inammissibilità derivante da un difetto della procura processuale è assorbente, il giudice può definire il giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda sostanziale o sulle ulteriori questioni dedotte.
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