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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06431/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda due imputati, giudicati unitariamente in sede di legittimità, che avevano proposto ricorsi separati avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 1 luglio 2024. Dal testo emerge che i ricorsi si appuntavano sull'affermazione di responsabilità per due distinte rapine commesse nel medesimo contesto e sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4 c.p. I ricorrenti denunciavano formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte osserva che le doglianze si risolvevano in una mera rilettura alternativa e antagonista delle prove dibattimentali, già esaminate e disattese dai giudici di merito. In particolare, contestavano: la ricostruzione della responsabilità; la ritenuta sussistenza di due distinte rapine, essendo stata la minaccia all'ufficio postale ritenuta strumentale anche all'impossessamento del denaro dell'utente; il diniego dell'attenuante comune ex art. 61, comma primo, n. 4 c.p., ritenuta non applicabile alla luce della maggiore gravità del fatto, commesso da più persone e con uso di armi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i motivi erano sostanzialmente di merito, reiterativi delle censure già svolte in appello e inidonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta adeguata, logica, non contraddittoria e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, comma primo, n. 4 c.p.

    L'attenuante comune è stata ritenuta non configurabile nel caso concreto, poiché il fatto è stato qualificato come connotato da maggiore gravità per la commissione da parte di più persone e con uso di armi.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può utilizzare modelli argomentativi estranei per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, dovendo limitarsi a verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4 c.p., la commissione del fatto da parte di più persone e con impiego di armi può escludere il riconoscimento dell'attenuante ove tali elementi evidenzino una maggiore gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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