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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ICI: l'esenzione per i fabbricati rurali ha effetto dell'annotazione ex art. 1 comma 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo che il fabbricato, pur accatastato in categoria D/7, possedeva i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993. La ruralità risultava da un'annotazione catastale ottenuta nel 2011 a seguito di domanda di variazione e autocertificazione. La società sosteneva che tale annotazione producesse effetti retroattivi per i cinque anni anteriori alla domanda e consentisse quindi l'esenzione ICI.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per i fabbricati già iscritti al Catasto Edilizio Urbano, l'annotazione della ruralità prevista dal D.M. 26 luglio 2012 è sufficiente ai fini fiscali, anche se l'immobile mantiene una categoria catastale diversa da A/6 o D/10. Poiché l'annotazione non era stata successivamente revocata o modificata, essa comprovava la ruralità del fabbricato con effetto retroattivo per il quinquennio precedente alla domanda del 2011. Il Comune è stato condannato a rimborsare Euro 5.791,06 per il 2009, Euro 5.791,06 per il 2010 ed Euro 2.412,94 per il 2011, per complessivi Euro 13.995,06, oltre interessi dalla data dei versamenti e spese processuali di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

    La ruralità rilevante ai fini fiscali deve risultare dal sistema catastale secondo i requisiti previsti dalla norma, non soltanto dall'effettivo utilizzo agricolo dell'immobile.

  • Art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557.

    I fabbricati rurali, una volta riconosciuti catastalmente come tali, non rientrano nel presupposto impositivo dell'ICI.

  • Art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 70/2011

    Il contribuente poteva presentare domanda di variazione catastale sulla base di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.

    La procedura consentiva di ottenere il riconoscimento catastale della ruralità con efficacia retroattiva, anche se le disposizioni sono state successivamente abrogate.

  • Art. 13, commi 14, lettera d-bis, e 14-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011

    Le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili.

    Il riconoscimento della ruralità non richiede necessariamente il cambio della categoria catastale: possono restare invariati categoria e dati di classamento.

  • Art. 1, comma 2, del D.M. 26 luglio 2012

    Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità [...] è apposta una specifica annotazione.

    L'annotazione catastale della ruralità ha valore sostanziale ai fini fiscali e, se non seguita da annotazioni contrarie, equivale agli effetti precedentemente collegati alle categorie A/6 o D/10.

  • Art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013

    Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione [...] producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità [...] a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    L'annotazione catastale produce effetti retroattivi fino al quinto anno anteriore alla presentazione della domanda.

  • Art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006

    Gli importi da rimborsare devono essere maggiorati degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dalla norma, individuate dalla data di ciascun versamento.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    La ruralità deve risultare dalla classificazione catastale o dall'annotazione catastale; il giudice tributario non può normalmente accertarla in via meramente incidentale sulla base del solo concreto utilizzo agricolo.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI di un fabbricato rurale non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia utilizzato concretamente per l'attività agricola: occorre un riscontro catastale della ruralità.
  • Per gli immobili già censiti al Catasto Edilizio Urbano, l'annotazione catastale della sussistenza dei requisiti di ruralità può essere sufficiente anche se la categoria resta, ad esempio, D/7 e non viene trasformata in D/10.
  • L'annotazione mantiene efficacia ai fini fiscali finché non risulta una successiva annotazione negativa, revocatoria o correttiva.
  • Quando l'annotazione è stata ottenuta mediante la procedura prevista dalla normativa, il riconoscimento della ruralità può retroagire al quinto anno antecedente alla domanda, consentendo il rimborso delle imposte indebitamente versate in tale periodo.
  • In una situazione analoga è essenziale produrre una visura catastale storica o aggiornata, la domanda presentata all'Agenzia del Territorio, l'annotazione di ruralità e la documentazione dei versamenti, verificando l'assenza di annotazioni successive di esito negativo.

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