Sentenza n. 4788/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento dell’ordinanza ingiunzione del Comune di Terzigno prot. n. 16852 del 10 giugno 2025 (ordinanza dirigenziale n. 389/2025), con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 30/2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi il verbale di accertamento del 28 giugno 2024 e il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria prot. n. 33556/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale che ha irrogato una sanzione pecuniaria di € 20.000 per l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, nonché gli atti presupposti e il silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione del Comune di Terzigno, con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 20.000 per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 30/2024, unitamente al verbale di accertamento e al silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria. Nel corso del giudizio, già assistito da accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente ha depositato una dichiarazione personale con cui ha rinunciato al gravame per sopraggiunto difetto di interesse. La dichiarazione non è stata notificata al Comune e non integra pertanto la rinuncia rituale disciplinata dall’art. 84 c.p.a.; il giudice ne ha tuttavia desunto la volontà di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dalla ricorrente, pur non essendo una rinuncia rituale per difetto di notificazione all’amministrazione resistente, è stata valutata come manifestazione della volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio e come prova della sopravvenuta carenza di interesse, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda contenziosa; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia al ricorso richiede, per essere rituale, la notificazione alle altre parti; una dichiarazione irrituale può comunque essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ai sensi del comma 4.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non produce gli effetti processuali propri della rinuncia rituale se la relativa dichiarazione non è notificata alle altre parti secondo l’art. 84 c.p.a.
- Una dichiarazione irrituale di rinuncia, quando esprima inequivocabilmente la volontà di non proseguire il giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse, può fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche quando non ricorrano i presupposti formali della rinuncia al ricorso, purché dagli atti emerga in modo univoco la volontà della parte di non coltivare il giudizio.
Come è indicizzato
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