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Sentenza

Sentenza n. 5782/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta (in seguito UMC) a firma del suo Direttore pro tempore del primo dicembre 2025 con cui, in riscontro alla istanza del 27/11/2025 (prot. N. 287772), è stata respinta la richiesta di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede (infra OTFS) per il mese di dicembre con Ispettori Autorizzati; b) della nota dell'UMC di Caserta del 12/12/2025 con cui, in relazione alla richiesta del 3/12/2025 (prot. n. 293773 del 4/12/2025) di assegnazione per il mese di Gennaio 2026 di n. 9 sedute di tipo a giornata intera di cui n. 5 nelle giornate di sabato, è stata disattesa tale istanza, comunicandosi la disponibilità di OTFS unicamente con seduta pomeridiana; c) di ogni altro atto presupposto, propedeutico e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; nonché per l’accertamento della spettanza del diritto ad ottenere con riferimento alle istanze formulate per i mesi di dicembre 2025 e Gennaio 2026, e in via continuativa, l’assegnazione di Operazioni Tecniche Fuori Sede con la tipologia “a giornata intera” e con l’utilizzo di Ispettori Autorizzati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28\1\2026: d) della nota dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta Prot. n. 0019815 del 26 gennaio 2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, con cui, in riscontro all’istanza del 15 gennaio 2026 (acquisita al Prot. 10449 del 16/01/2026), è stata disattesa la richiesta di assegnazione di sedute di Operazioni Tecniche Fuori Sede (OTFS) per il mese di Febbraio 2026 con la modalità “a giornata intera”, assegnando unicamente sedute singole antimeridiane o pomeridiane; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU, o in via equitativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\3\2026: - della nota dell’U.M.C. di Caserta Prot. n. 73716 del 23.03.2026, con cui, in riscontro alla richiesta di sedute O.T.F.S. per il mese di aprile 2026, l'Amministrazione ha ribadito la propria posizione elusiva, limitandosi a trasmettere un calendario elaborato secondo prassi pregresse e non conformi al nuovo quadro normativo; - della nota dell’U.M.C. di Caserta Prot. n. 55303 del 05.03.2026, con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere la sostituzione di due sedute singole di Operazioni Tecniche Fuori Sede (O.T.F.S.) con una seduta a “giornata intera” con Ispettore Autorizzato (I.A.) per il giorno 26.03.2026; - della nota dell’U.M.C. di Caserta Prot. n. 44960 del 23.02.2026, con cui è stata rigettata la richiesta di sedute O.T.F.S. a “giornata intera” per il mese di marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta che, tra dicembre 2025 e marzo 2026, hanno negato o non assegnato sedute OTFS a giornata intera e l’impiego di ispettori autorizzati, assegnando sedute singole antimeridiane o pomeridiane

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, che svolge attività di revisione di veicoli pesanti, ha impugnato i riscontri alle istanze di assegnazione di Operazioni Tecniche Fuori Sede per dicembre 2025, gennaio, febbraio e marzo 2026, nonché il rigetto della richiesta di accorpare due sedute singole in una seduta a giornata intera. Ha dedotto violazione della normativa di settore, tra cui l’art. 19 della legge n. 870/1986, come modificato dall’art. 13 della legge n. 177/2024, i decreti ministeriali n. 191/2025 e n. 431/2025 e la circolare ministeriale n. 22651/2025. Secondo la ricorrente, la disciplina consentirebbe o privilegerebbe l’organizzazione delle sedute a giornata intera e riconoscerebbe pari dignità alle diverse categorie di ispettori, senza priorità per il personale interno rispetto agli ispettori autorizzati; il diniego iniziale sarebbe inoltre contraddittorio rispetto a un precedente avviso di disponibilità di ispettori autorizzati. Ha lamentato anche illogicità, eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto all’UMC di Napoli. Ha chiesto l’accertamento della spettanza continuativa delle modalità richieste e il risarcimento dei danni, quantificato nel corso del giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l’art. 19 della legge n. 870/1986, come modificato, stabilisca che le operazioni fuori sede “possono” essere effettuate presso le sedi predisposte dagli interessati: si tratta quindi di una possibilità organizzativa, non di un obbligo o di un diritto soggettivo del richiedente. Analogamente, le previsioni dei decreti ministeriali n. 191/2025 e n. 431/2025 che consentono la giornata completa non impongono tale modalità né stabiliscono una preferenza rispetto alle sedute antimeridiane o pomeridiane. L’organizzazione delle sedute resta nella discrezionalità dell’amministrazione, cui competono anche vigilanza e garanzia della regolarità e qualità del servizio. La disciplina e la circolare richiamata non attribuiscono priorità agli ispettori autorizzati rispetto agli ispettori abilitati interni, né consentono alle agenzie richiedenti di scegliere la categoria di ispettore; l’indicazione del massimo impiego degli autorizzati non supera l’indicazione di impiegare prioritariamente il personale interno per le attività di competenza dell’amministrazione. Sono state respinte anche le censure di contraddittorietà, violazione di legge, illogicità e disparità di trattamento: quest’ultima non è configurabile in ragione della discrezionalità organizzativa e delle diverse risorse e richieste territoriali dei singoli uffici. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stata accertata alcuna illegittimità idonea a fondare un illecito causativo di danno. Spese integralmente compensate per la novità e l’evoluzione della materia.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 870/1986

    Emerge in tutta evidenza che lo svolgimento delle suddette operazioni presso le sedi predisposte dagli interessati (le cd. operazioni tecniche fuori sede), rappresenta una “possibilità” e non un obbligo. L’art. 13 suindicato inequivocabilmente utilizza l’espressione “possono essere effettuate”.

    Le operazioni tecniche fuori sede sono una modalità consentita, rimessa all’organizzazione amministrativa, e non un servizio che l’amministrazione è obbligata a garantire su richiesta dell’interessato.

  • art. 13 l. 177/2024

    Emerge in tutta evidenza che lo svolgimento delle suddette operazioni presso le sedi predisposte dagli interessati (le cd. operazioni tecniche fuori sede), rappresenta una “possibilità” e non un obbligo. L’art. 13 suindicato inequivocabilmente utilizza l’espressione “possono essere effettuate”.

    La modifica dell’art. 19 della legge n. 870/1986 non attribuisce al richiedente un diritto all’effettuazione delle operazioni fuori sede, ma prevede una facoltà organizzativa.

  • art. 3, comma 2, D.M. 4 agosto 2025, n. 191

    Ebbene, l’utilizzo del verbo “consentire” esclude in radice l’esistenza di obblighi, né è dato ravvisare un ordine di preferenza nella gestione delle modalità organizzative delle sedute.

    La previsione secondo cui è consentita una giornata completa autorizza tale modalità, ma non la rende obbligatoria né le assegna priorità rispetto alle sedute antimeridiane o pomeridiane.

  • art. 2, comma 3, D.M. 29 ottobre 2025, n. 431

    Ebbene, l’utilizzo del verbo “consentire” esclude in radice l’esistenza di obblighi, né è dato ravvisare un ordine di preferenza nella gestione delle modalità organizzative delle sedute.

    La possibilità di svolgere una giornata completa non vincola l’amministrazione a scegliere tale modalità e non stabilisce un criterio di preferenza.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che le operazioni tecniche fuori sede “possono” essere effettuate presso sedi predisposte dagli interessati, riconosce una facoltà organizzativa e non un obbligo dell’amministrazione né un diritto soggettivo del richiedente a ottenere la prestazione.
  • La previsione regolamentare che consente lo svolgimento delle operazioni in una giornata completa non impone tale modalità e non attribuisce ad essa una priorità rispetto alle sedute antimeridiane o pomeridiane; la scelta organizzativa resta all’amministrazione competente.
  • La disciplina che affida all’amministrazione l’individuazione dell’ispettore per ciascuna seduta non attribuisce al soggetto privato richiedente il potere di scegliere la categoria di ispettore, né fonda una preferenza degli ispettori autorizzati rispetto al personale interno abilitato.
  • La legittimità delle modalità organizzative delle sedute OTFS va valutata considerando le risorse disponibili e le esigenze del singolo ufficio, nonché la necessità di assicurare efficacia, qualità e regolarità del servizio; differenze organizzative tra uffici territoriali non integrano di per sé disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoli
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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