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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10250 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, fondato sugli studi di settore e sulle movimentazioni di conti correnti intestati anche alla moglie. Ha dedotto, tra l'altro, l'applicazione retroattiva della disciplina sulle indagini bancarie, l'assenza di un adeguato contraddittorio preventivo, la mancata verbalizzazione delle operazioni, la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini, l'illegittima equiparazione tra versamenti e prelevamenti effettuati da un professionista e quelli di un'impresa, nonché la mancata considerazione dei costi inerenti all'attività professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla presunzione relativa ai prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi, applicando la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha eliminato le parole "o compensi" dall'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, per un professionista, i prelevamenti non possono essere automaticamente considerati compensi imponibili; resta invece valida la presunzione per i versamenti, che il contribuente deve contestare con prova analitica. Le ulteriori censure sono state respinte o dichiarate inammissibili. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie resta applicabile ai versamenti del professionista, mentre, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non si applica automaticamente ai prelevamenti dei lavoratori autonomi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39, 40 e 41

    I dati bancari possono essere utilizzati dall'Amministrazione per rettifiche e accertamenti, nei limiti delle presunzioni previste dall'art. 32.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    In materia IVA, le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di imponibilità, superabile dal contribuente con una prova analitica della loro estraneità all'attività imponibile.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 402

    La novella aveva esteso ai lavoratori autonomi la presunzione relativa ai prelevamenti, ma tale estensione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva l'automatica equiparazione dei prelevamenti dei professionisti ai ricavi o compensi imponibili.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Non è stata ravvisata alcuna domanda o eccezione nuova in appello, poiché l'Amministrazione aveva mantenuto la medesima posizione sostanziale anche utilizzando argomentazioni diverse.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che le statuizioni della Commissione regionale fossero implicitamente incompatibili con le ulteriori richieste del contribuente.

Massime di principio

  • Per i professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti bancari possono essere presunti compensi imponibili; il contribuente deve fornire una giustificazione specifica e documentata per ciascuna operazione.
  • I prelevamenti bancari di un lavoratore autonomo non possono essere automaticamente qualificati come compensi imponibili sulla base della presunzione prevista per le imprese.
  • L'Amministrazione può utilizzare le risultanze dei conti bancari anche senza instaurare necessariamente un contraddittorio preventivo, salvo specifici obblighi derivanti dalla disciplina applicabile al caso concreto.
  • Chi pretende la deduzione di costi o la detrazione dell'IVA deve dimostrarne concretamente l'esistenza, la riferibilità all'attività e la documentazione fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure sulla motivazione devono indicare con precisione il fatto storico controverso e decisivo; contestazioni generiche o non autosufficienti possono essere dichiarate inammissibili.
  • Quando una norma viene dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia eliminando gli effetti della disposizione espunta, anche se l'accertamento originario era stato emesso sulla base della disciplina precedente.

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