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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16015/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'esecuzione promossa da Fagone contro un atto di precetto notificato da Russo relativo a un assegno bancario di Euro 9.500,00. In primo grado il Tribunale ha accertato la falsità della sottoscrizione sull'assegno, dichiarando nullo il titolo esecutivo, ma ha comunque accolto la domanda riconvenzionale di Russo condannando Fagone al pagamento di Euro 9.500,00. In appello Fagone ha censurato l'accoglimento della riconvenzionale per inesistenza e per tardività (la riconvenzionale non sarebbe stata proposta almeno 20 giorni prima della prima udienza). La Corte d'appello ha ritenuto la domanda riconvenzionale tardiva e quindi inammissibile per mancato rispetto dei termini di cui agli artt.166 e 167 c.p.c., annullandone gli effetti. Russo ha proposto ricorso per cassazione impugnando la statuizione di inammissibilità e vari profili di motivazione e onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Russo. Ha confermato che la notifica è stata regolare anche nei confronti del difensore dell'intimato deceduto (principio di ultrattività del mandato), ha reputato infondate o inammissibili le censure sul difetto di specificità dell'appello e sulla motivazione della Corte territoriale. In particolare ha condiviso che l'appellante Fagone aveva effettivamente contestato in appello sia l'esistenza sia la tempestività della domanda riconvenzionale e che la Corte d'appello, accertata la tardività, ha legittimamente dichiarato la riconvenzionale inammissibile senza che fosse necessario esaminare il merito delle prove a sostegno. Per tali ragioni il ricorso è respinto; la Corte ha altresì rilevato i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai termini di proposizione della domanda riconvenzionale: la riconvenzionale deve essere proposta nei termini perentori previsti, altrimenti è inammissibile.

  • art. 167 cod. proc. civ.

    Richiama le regole di costituzione e comparizione in udienza; la Corte lo usa per motivare la tardività della domanda riconvenzionale che non è stata proposta 20 giorni prima dell'udienza.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento dell'opposizione all'esecuzione: la Corte ha confermato che, avendo dichiarato nullo il titolo esecutivo per firma apocrifa, l'opposizione principale era fondata ai sensi di questa disciplina.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riferito in relazione all'esigenza di adeguata motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione resa fosse sufficiente e conforme ai canoni costituzionali.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza d'appello e delle esigenze di specificità dell'impugnazione; la Corte ha interpretato la normativa in senso non eccessivamente formalistico, valorizzando la funzione revisoria dell'appello.

  • art. 2909 cod. civ.

    Citato nella doglianza di ultrapetizione; la Corte ha valutato che non vi è stato giudicato su punto non dedotto dall'appello, perché la tardività della riconvenzionale era oggetto dell'impugnazione.

  • art. 163 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura sulla esposizione dei fatti e delle risultanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata rispetto agli obblighi di esposizione delle risultanze.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Riferito in relazione ai limiti della motivazione e al potere di valutazione delle prove da parte del giudice; la Corte ha ritenuto congrua la sua valutazione, avendo dichiarato l'inammissibilità della riconvenzionale.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha chiarito che l'onere probatorio contestato riguardava solo la domanda riconvenzionale tardiva, e che una volta dichiarata inammissibile non era necessario esaminarne il merito probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella critica sulla sufficienza della motivazione (profilo costituzionale); la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello rispondesse al minimo necessario previsto dalla Costituzione.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza degli atti: la Corte ha dichiarato inammissibile la censura che pretendeva l'applicazione rigida di tale principio all'atto di appello nell'attuale sistema di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Norma utilizzata dal ricorrente per dedurre vizi di nullità e violazioni di legge; la Corte ha esaminato i motivi ex art.360 e li ha ritenuti infondati o inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato, come previsto dalle norme sul contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda riconvenzionale deve essere proposta nei termini previsti dal codice (anche con riferimento alla regola dei 20 giorni prima dell'udienza); la sua tardività comporta inammissibilità e impedisce l'esame del merito.
  • L'impugnazione d'appello non richiede un formalismo eccessivo: è sufficiente che l'appello indichi con chiarezza le questioni e i punti di doglianza; non si applica rigidamente il principio di autosufficienza dell'atto di appello come previsto per altri atti.
  • Quando il giudice d'appello dichiara una domanda riconvenzionale inammissibile per tardività, non è necessario che esamini nel merito le prove a sostegno di quella domanda; le relative statuizioni di merito sono tamquam non essent.
  • Il decesso dell'assistito non annulla automaticamente la validità della costituzione del difensore se il mandato ad litem conserva ultrattività: la notificazione degli atti agli stessi difensori può rimanere valida.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e ben fondate: deduzioni generiche o lacunose sull'oggetto della sentenza impugnata possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'onere della prova segue la natura della domanda effettivamente valutata: il giudice può richiedere la prova di fatti diversi dal titolo esecutivo quando l'attore propone una domanda riconvenzionale che pretende di fondare il credito su altre basi.

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